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Circolare INAIL n. 13/2020: analisi e commento

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Con la Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 l’Istituto fornisce alcune indicazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite Inail, nonché per la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da nuovo coronavirus.
Con questa circolare INAIL chiarisce un passaggio fondamentale: l’occasione di lavoro per il rischio Covid-19 non si applica solo ai sanitari. Per questi vige il principio di presunzione legale di origine: “Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus”.

Anche per altri cicli produttivi si applica tale presunzione: “A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.”
Inoltre, le tutele quali infortuni su lavoro sono estese anche a ulteriori cicli lavorativi: “Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice”.
Pertanto, il rischio Covid-19, laddove ecceda il rischio della popolazione generale, è lavorativo a tutti gli effetti e in diverse circostanze lavorative.

Redazione InSic

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