Malattia professionale

Come denunciare una malattia professionale e tempi: cosa dice la legge

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La malattia professionale è una patologia che il lavoratore contrae per effetto dell’attività lavorativa svolta. Deve essere dunque presente il rapporto causale tra la malattia in questione e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Malattia professionale: definizione

Sono definite quindi malattie professionali quelle causate o concausate dall’esposizione lavorativa a fattori di rischio specifici, presenti esclusivamente nell’ambiente di lavoro.

Tali fattori di rischio, agendo in maniera lenta e prolungata nel tempo, possono determinare effetti cronici.

Quasi tutte le malattie rappresentano il risultato della interazione tra fattori individuali e fattori ambientali. Fattori intesi come:

  • fattori propri dell’ambiente fisico (aria, acqua, alimenti), 
  • fattori psicosociali (socio-economici, lavorativi, extra-lavorativi, comportamentali, ecc.).

Si considerano malattie professionali quelle causate o concausate dall’esposizione lavorativa a fattori di rischio specifici (ovvero presenti esclusivamente nell’ambiente di lavoro) che, agendo in maniera lenta e prolungata nel tempo, possono determinare effetti cronici.

L’attuale sistema assicurativo riconosce (nell’industria e nel settore agricolo), nelle lavorazioni soggette ad assicurazione, sia le malattie professionali tassativamente elencate dalla legge, le cosiddette malattie professionali “tabellate” (o tecnopatie), sia quelle non espressamente elencate, ma di dimostrata origine professionale (cosiddette malattie professionali “non tabellate”, o malattie correlate al lavoro).

La denuncia di malattia professionale

Cosa deve fare il lavoratore?

Il lavoratore deve denunciare la malattia professionale al datore di lavoro, entro il termine di 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per non perdere il diritto all’indennità per i giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.).

Per attivare le procedure il lavoratore deve trasmettere al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e, se la malattia ha comportato astensione dal lavoro, i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Il lavoratore può essere supportato nella gestione della procedura da uno studio legale oppure da un istituto di patronato.

Malattia professionale: indennizzo Inail

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) indennizza i danni provocati dalle malattie professionali, attraverso prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.

Il danno viene ristorato con un indennizzo “una tantum” se il danno biologico è pari o superiore al 6%, con una rendita se supera il grado del 15%.

Chi rilascia il certificato medico di malattia professionale?

Quando un medico (il medico di famiglia, il medico specialista, il medico competente dell’azienda, il medico della ASL, il medico di pronto soccorso rileva una malattia) rileva una malattia, associata o meno ad uno stato di inabilità temporanea al lavoro, per la quale sospetta un’origine professionale deve rilasciare un certificato medico di malattia professionale.

Il certificato medico di Malattia Professionale

La Certificazione Medica di Malattia Professionale ha finalità assicurative-previdenziali e serve a certificare la sussistenza di una malattia di sospetta origine professionale.

Il primo certificato medico di malattia professionale è l’atto che consente all’INAIL di avviare le procedure per l’erogazione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato.

Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell’inabilità temporanea assoluta.

Il certificato definitivo attesta la possibilità dell’assistito di riprendere le proprie mansioni lavorative.

Il certificato medico (primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea) di malattia professionale è predisposto in tre copie:

  • Copia A per lʼInail
  • Copia B per lʼAssicurato
  • Copia C per il Datore di Lavoro

Le informazioni contenute nella prima pagina della certificazione alimentano il Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 38/2000.

Rimane a carico del medico l’obbligo di invio della denuncia/segnalazione ai sensi dell’art.139 del DPR n. 1124/1965 alle Direzioni territoriali del lavoro/Aziende sanitarie locali.

Per le malattie professionali riscontrate ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, e ai lavoratori agricoli a tempo determinato, “il medico che ha prestato prima assistenza al lavoratore, deve trasmettere telematicamente il certificato-denuncia all’Istituto assicuratore entro 10 giorni dalla data della prima visita medica (artt. 238-251 d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.)”.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

La denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro unitamente ai riferimenti del certificato medico già tramesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia (art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.).

Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini per la denuncia va incontro a specifiche sanzioni amministrative.

Malattia professionale: cosa comporta per il datore di lavoro

Quando il datore di lavoro riceve dal lavoratore il primo certificato medico di sospetta malattia professionale deve presentare la denuncia.

È possibile procedere attraverso la piattaforma INAIL, al sito www.inail.it , selezionando la voce ACCEDI AI SERVIZI ONLINE.

Dal 1° ottobre 2021 tutti gli utenti devono accedere ai servizi online esclusivamente tramite Spid, Cie e Cns.

La denuncia telematica è accessibile per:

  • Datori di lavoro e propri delegati (gestioni IASPA e Conto Stato)
  • Intermediari del datore di lavoro e propri delegati (gestione IASPA)

È possibile compilare parzialmente una denuncia, non inviarla e completarla in un momento successivo.

Nella sezione del sito INAIL dedicata ai Moduli e modelli è disponibile una specifica pagina di riferimento per la denuncia di malattia professionale all’interno della quale sono disponibili una serie di supporti, manuali e istruzioni per procedere alla compilazione.

In cosa consiste la domanda di revisione per aggravamento della malattia professionale?

Il D.Lgs. 23-2-2000 n. 38, che indica le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’art. 13, comma 4, prevede quanto segue:

«Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in capitale o per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assicurato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento [omissis]».

Quindi gli assicurati, dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% (nessun indennizzo, franchigia) o con postumi dal 6% al 15% (indennizzo in capitale), possono richiedere l’aggravamento del grado di menomazione.

La richiesta può essere effettuata una sola volta entro:

  • 10 anni dalla data dell’Infortunio sul lavoro
  • 15 anni dalla data di denuncia della Malattia professionale

L’Inail, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, deve pronunciarsi in ordine alla domanda stessa.

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Redazione InSic

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