In Gazzetta europea la revisione della Direttiva europea sull’amianto: pubblicata la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
La Direttiva rientra nel Piano europeo di lotta contro il cancro, e prevede fra l’altro, che gli attuali livelli di esposizione siano abbassati e che il conteggio delle fibre di amianto sia effettuato sulla base di un metodo più moderno. Non solo. Contiene nuove scadenze per imprese e Stati membri ed un termine di recepimento al 2024. Vediamo di cosa si tratta.
Nell'articolo
Asbesto: come cambia la protezione dei lavoratori esposti al rischio amianto
La Direttiva 2023/2668 modifica la Direttiva 2009/148/CE ha garantito finora un livello coerente di protezione contro i rischi connessi con l’esposizione professionale all’amianto con prescrizioni minime che mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione, mentre gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose.
La Direttiva 2023/2668 intende allora inasprire la legislazione dell’UE a maggior tutela dei lavoratori dai rischi dell’amianto, puntando da un lato all’abbassamento dei livelli di esposizione, dall’altro un metodo più moderno e sensibile per il conteggio delle fibre di amianto.
La Revisione mira a rivedere il valore limite e la metodologia di misurazione per l’amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto per garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione superiore a 0,01 fibre di amianto per cm³. Si tratta di una diminuzione di dieci volte rispetto al valore attualmente in vigore, spiega il Consiglio.
Fibre d’amianto: la Microspia Elettronica al posto della microspia a contrato
Nella proposta si parla poi dell’utilizzo di un metodo più moderno e sensibile per il conteggio delle fibre di amianto, ovvero la microscopia elettronica (EM). Gli Stati membri avrebbero 6 anni per conformarsi ai nuovi requisiti metodologici, e abbandonare l’attuale metodo di misurazione, la microscopia a contrasto di fase (PCM), per adottare il nuovo metodo EM.
La microscopia ottica è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell’amianto. Ma dovrebbe essere utilizzato un metodo più moderno e più sensibile basato sulla microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o più sensibili, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento tecnico e di una maggiore coerenza tra le diverse metodologie attualmente applicate nell’Unione.
Spiega la Commissione che i metodi analitici basati sulla microscopia elettronica rappresenterebbero un miglioramento significativo ai fini del monitoraggio dell’amianto, in quanto consentirà la misurazione delle fibre più sottili. Il passaggio potrebbe portare a un considerevole aumento del numero di fibre individuate rispetto a quelle rilevabili con la PCM.
Gli Stati membri e i datori di lavoro avranno tempo per acquisire esperienza nella misurazione delle fibre mediante microscopia elettronica, attuare migliori misure preventive e raccogliere nuovi dati sull’esposizione derivanti dall’applicazione combinata del valore limite e del metodo basato sulla microscopia elettronica. Tale esperienza sarà importante per creare le condizioni necessarie a valutare la fattibilità di un’ulteriore riduzione dei valori limite.
Revisione della Direttiva Amianto e Piano europeo di lotta contro il cancro
La revisione della Direttiva sull’amianto rientra nel Piano europeo di lotta contro il cancro: il Consiglio ricorda infatti che ben il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri dell’UE sono correlati all’amianto: quando le fibre di amianto vengono rilasciate e inalate, ad esempio durante i lavori di ristrutturazione, rappresentano una minaccia per la salute dei lavoratori.
La Commissione nei considerando della Direttiva 2023/2668 afferma che la direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere periodicamente aggiornata per tenere conto delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnici più recenti e di una valutazione dei diversi tipi di fibre di amianto e dei loro effetti nocivi sulla salute.
In vista di una nuova revisione, la Commissione dovrebbe valutare se vi è la necessità di ampliare l’ambito di applicazione di tale direttiva, in particolare all’erionite, alla riebeckite, alla winchite, alla richterite e alla fluoro-edenite, o se vi è la necessità di misure supplementari per garantire la protezione dall’esposizione secondaria all’amianto sul luogo di lavoro.
La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustri i risultati della sua valutazione, previa consultazione delle parti sociali. Tale relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare la direttiva 2009/148/CE di conseguenza.
Una maggiore protezione dei lavoratori dai rischi dell’amianto salverà vite umane. Gli Stati membri dell’UE devono limitare drasticamente l’esposizione dei lavoratori al pericolo dell’amianto e sono lieto che siano pronti a farlo.
Marian Jurečka, vice primo ministro e ministro del lavoro e degli affari sociali
La Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 – tutte le novità per la protezione dal rischio amianto
La Direttiva 2023/2668 consta di due articoli:
- Art.1 modifiche agli articoli della “Direttiva Amianto” e scadenze per le imprese.
- Art. 2: data di recepimento della Direttiva: 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟐𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
L’articolo 1 aggiorna diversi articoli chiave della Direttiva Amianto (2009/148), di seguito riportiamo quelli maggiormente toccati dalla revisione europea:
Articolo 1 della Direttiva Amianto | fa salve le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro) che siano più favorevoli ai lavoratori per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro |
Articolo 2 della Direttiva Amianto | definizione d’amianto, a partire dai componenti dell’amianto silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 |
Articolo 3 della Direttiva Amianto (Par.2 e 3) | definizione della valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto; il riferimento alle esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità; |
Articolo 6 della Direttiva Amianto | Misure di riduzione dell’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro (indicazione delle misure) |
Articolo 8 della Direttiva Amianto | Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a: a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore. |
Articolo 15 della Direttiva Amianto | “1. Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto ottengono, prima dell’inizio dei lavori, un’autorizzazione dall’autorità competente. A tal fine forniscono a tale autorità competente almeno la prova di conformità all’articolo 6 e i certificati attestanti il completamento della formazione conformemente all’articolo 14 e all’allegato I bis”. |
Articolo 18 quater della Direttiva Amianto | La Commissione valuta, nel contesto della prossima valutazione a norma dell’articolo 22, se vi sia la necessità di aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi di cui all’articolo 2 alla luce delle conoscenze scientifiche, nonché la necessità di misure supplementari per garantire la protezione dall’esposizione secondaria all’amianto sul luogo di lavoro. |
Articolo 21 della Direttiva Amianto | “Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall’esposizione all’amianto figura all’allegato I” |
Articolo 22 bis della Direttiva Amianto | Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 22, della disponibilità di prove scientifiche, degli sviluppi tecnici e del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite. |
Amianto e protezione dei lavoratori: libri e approfondimenti
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Manuale per gli addetti alla bonifica dell’amianto
Angelini Alessia, Cavariani Fulvio, Di Francesco Marco
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Edizione: settembre 2022
Pagine: 120
Formato: 170×240 mm
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La bonifica dell’amianto. Guida per la qualificazione delle imprese
Cavariani Fulvio, Di Francesco Marco, Angelini Alessia
Libro
Edizione: settembre 2020
Pagine: 80
Formato: 150×210 mm
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Il responsabile del rischio amianto
Cavariani Fulvio, D’Orsi Fulvio
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Edizione: gennaio 2020 (II ed.)
Pagine: 304
Formato: 150×210 mm
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AMIANTO: dall’individuazione alla gestione del rischio
Massera Stefano, Sentinelli Cristiano
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Edizione: settembre 2018
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La formazione per i Responsabili amianto
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Valutazione del rischio, controllo e bonifica
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Dirigenti, Preposti e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
16 Crediti Formativi (CFP) CNI
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