Con RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 in materia di malattie professionali riconosciute a livello europeo, la COMMISSIONE sostituisce (art.3) la precedente Raccomandazione 2003/670/CE della Commissione, del 19 settembre 2003 in materia.
In particolare, inserisce la voce 408 COVID-19 nell’Elenco europeo delle malattie professionali alla luce di possibili nuove ondate di COVID-19 e della comparsa di varianti del virus SARS-CoV-2.
- Nell’articolo vediamo la modifica nell’elenco UE delle malattie professionali, in cosa consistono le altre raccomandazioni che arrivano dall’Europa e cosa contengono gli allegati di sostituzione della precedente Raccomandazione 2003/670/CE.
Nell'articolo
Elenco europeo delle Malattie professionali: la Raccomandazione 2022/2337 della Commissione
Nella Raccomandazione 2022/2037, la Commissione fornisce diverse indicazioni (art.1) agli Stati membri, relative all’aggiornamento e al miglioramento di vari aspetti delle loro politiche in materia di malattie professionali anche con riferimento al Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza che richiede di rafforzare la base di conoscenze comprovate, migliorare la ricerca e la raccolta di dati, tanto a livello di UE quanto a livello nazionale quale prerequisito per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.
Malattie professionali riconosciute dall’UE: inserita la voce COVID-10
La RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 la COMMISSIONE inserisce la voce 408 nell’allegato della Raccomandazione 2003/670/CE (ormai sostituita).
La voce 408 così recita
COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione.
Ma la Commissione specifica ulteriormente alcuni concetti della voce.
Cosa si intende per «assistenza sanitaria e sociale»
Secondo la Commissione la nozione va riferita alle attività economiche di cui alla sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2 .
Per quanto riguarda le attività economiche diverse da quelle, le condizioni stabilite, vale a dire l’esistenza di un «contesto pandemico» e l’esistenza di un «focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione», dovrebbero essere intese come stabilite cumulativamente.
Cosa si intende per «contesto pandemico»
Un «contesto pandemico» è da intendersi come tale quando gli organismi internazionali competenti, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dichiarano che alcuni focolai di una malattia costituiscono una pandemia mondiale.
Focolaio e Rischio provato di infezione: la Commissione richiede definizioni nazionali
La Commissione preliminarmente ricorda che le misure di sanità pubblica da adottare in qualsiasi contesto pandemico, comprese quelle applicabili ai luoghi di lavoro e alle imprese, come pure la constatazione dell’esistenza di un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione, dovrebbero spettare agli Stati membri nel rispetto del diritto dell’UE, compresa la legislazione dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con l’inserimento della Voce 408, la Commissione raccomanda agli Stati membri di definire un «focolaio» conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali.
Secondo la Commissione, si parla quindi di rischio «provato» di infezione in attività per le quali, conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, è stato stabilito un nesso causale tra il lavoro svolto e l’aumento dell’esposizione al SARS-CoV-2.
SARS Cov-2 e modifica al Testo Unico di Sicurezza – Allegato XLVI
Ricordiamo che la LEGGE di conversione (27 novembre 2020, n. 159) di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ha apportato modifica all’Allegato XLVI del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Elenco degli agenti biologici classificati, inserendo nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» la dicitura: «
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3».
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Malattie professionali riconosciute dall’UE: le raccomandazioni agli Stati membri
La Commissione, pur sostituendo la precedente Raccomandazione 2003/670/CE, ne ribadisce il contenuto e la aggiorna (sostituendola con la RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 nell’ottica di promuovere il riconoscimento della COVID-19 come malattia professionale da parte degli Stati membri e incoraggiare la convergenza.
Inoltre, impartisce agli Stati membri specifiche raccomandazioni relative alla gestione normativa e statistica delle malattie professionali (art.1) che riassumiamo di seguito:
- introdurre al più presto l’elenco europeo di malattie professionali di cui all’allegato I nei propri ordinamenti;
- inserire il diritto all’indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell’allegato II;
- sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali nell’Elenco (allegato I) coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo alle informazioni, esperienze e prassi elaborate da EU-OSHA;
- stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria
- garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l’elenco europeo e conformi ai lavori in corso sul sistema d’armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull’agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;
- promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all’allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;
- garantire un’ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;
- trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;
- promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.
La Raccomandazione 2003/670: fini e obiettivi
La (ormai sostituita) Raccomandazione 2003/670/CE della Commissione, del 19 settembre 2003, sull’elenco europeo delle malattie professionali, aveva raccomandato agli Stati membri di attuare una serie di misure analoghe a quelle della nuova Raccomandazione 2022, volte ad aggiornare e migliorare vari aspetti delle loro politiche in materia di malattie professionali.
Tali misure riguardano il riconoscimento, l’indennizzo e la prevenzione delle malattie professionali, la fissazione di obiettivi nazionali per la riduzione dei tassi delle malattie professionali, la dichiarazione e la registrazione delle malattie professionali, la raccolta di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie, la promozione della ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, il miglioramento della diagnosi delle malattie professionali, la diffusione di dati statistici ed epidemiologici sulle malattie professionali e la promozione di un contributo attivo dei sistemi sanitari pubblici nazionali alla prevenzione delle malattie professionali.
L’ALLEGATO I della RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337
L’allegato I della RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 contiene l’Elenco europeo delle malattie professionali
Le malattie ivi descritte devono essere direttamente connesse con la professione esercitata e la Commissione definisce i criteri di riconoscimento per ciascuna malattia professionale.
Distingue le malattie in
- 1. Malattie provocate da specifici agenti chimici;
- 2. Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci;
- 3. Malattie provocate dall’inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci;
- 4. Malattie infettive e parassitarie;
- 5. Malattie provocate dai seguenti agenti fisici.
L’ALLEGATO II della RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337
L’Allegato II contiene l‘Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I dell’elenco europeo
- 2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici;
- 2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci;
- 2.3 Malattie provocate dall’inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci;
- 2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell’allegato I;
- 2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici.
Malattie professionali: formazione ed informazione per i lavoratori
InSic suggerisce alcuni titoli dei Manuali ABC di EPC Editore pensati per l’informazione dei lavoratori sui rischi in materia di sicurezza i seguenti volumi:
- Abc degli agenti chimici
- Abc del rischio biologico
- Abc della sicurezza nell’utilizzo dei videoterminali
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
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