Il decreto riguarda i lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
La pensione di inabilità spetta a coloro che sono in possesso dei requisiti contributivi e del riconoscimento, da parte dell’INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale.
Per l’anno 2019, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all’INPS entro il 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma; non è cumulabile con rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante e con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
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