Interpello n.15/2016: sorveglianza sanitaria per medici di continuità

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Torniamo a parlare di sorveglianza sanitaria dopo l’interpello n.14/2016, anche con l’interpello n.15/2016, e alla sua obbligatorietà relativamente ai medici di continuità assistenziale, in un quesito posto dalla Regione Lazio.
L’interpello fa parte dei nove quesiti diffusi dal Ministero in data 25 ottobre.


Il Quesito
La Regione Lazio ha chiesto il parere della Commissione Interpelli sulla sussistenza o meno dell’obbligo dei medici di continuità assistenziale, di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria.
Occorre distinguere, si legge in premessa, fra l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria (di cui all’art. 20 comma 2, lett. i del d.lgs. n. 81/2008) e la facoltà di beneficiarne (di cui all’art. 21, comma 2, lett. a del medesimo decreto). Pertanto è sembrato opportuno chiarire al Ministero l’accezione di lavoratore rispetto a quella di lavoratore autonomo.

Secondo il Ministero
La Commissione Interpelli ricorda il contenuto del’art. 2 del Testo Unico di Sicurezza per la nozione di lavoratore come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, … “. Per i lavoratori autonomi, l’art.21 del TUS individua le disposizioni relative ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile che, a sua volta definisce il lavoratore autonomo come colui che “… si obbliga a compiere verso un corrispettivo un ‘opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.”

Ricorda il Ministero che la giurisprudenza ormai consolidata ha evidenziato come l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, rispetto al rapporto di lavoro autonomo, si ritrova nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, non rilevando, quindi, in sé la tipologia contrattuale, ma le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

La premessa è finalizzata alla riconduzione della figura del medico di continuità in base alla tipologia di rapporto di lavoro cui è sottoposto, non potendo la Commissione esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole aziende” ma solo esprimendosi su “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”

Riferimenti normativi:Interpello del 25/10/2016 – n. 15/2016
destinatario: Regione Lazio
istanza: Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.

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Redazione InSic

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