Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria eccezionale: chiarimenti in circolare n.13/2020

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Nella Circolare congiunta n.13 del 4 settembre 2020 (qui il testo), il Ministero Lavoro ed il Ministero della Salute tornano sulla Circolare n.14915 del 29 aprile scorso (del Ministero della salute), con nuovi aggiornamenti e chiarimenti su
– identificazione e gestione delle “situazioni di fragilità”
sorveglianza sanitaria eccezionale e sue modalità di attivazione e svolgimento
– sulle visite periodiche differibili.
Un cenno alle visite mediche previste dal D.Lgs. n.81/2008: i due dicasteri auspicano un loro ripristino sempre nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute, dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e tenendo conto dell’andamento epidemiologico del territorio.

Riassumiamo punti salienti della Circolare n.13/2020 in forma di FAQ

Lavoratori fragili: chi sono? L’età non basta.

I ministeri ripercorrono le considerazioni finora svolte circa l’identificazione delle “Situazioni di fragilità” rilevate dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, da parte del medico competente (che come abbiamo visto ha assunto una nuova centralità durante l’emergenza covid-19): fra i criteri c’era l’età e la presenza di co-morbilità con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio (ai sensi del Documento del Comitato tecnico Scientifico n.630/2020)
Dati ancora più consolidati, diffusi dall’istituto Superiore di Sanità e dalle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti, hanno messo in evidenza però che “il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.
In tal senso l’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità (altrimenti non si renderebbe a necessaria la valutazione medica per accertare la condizione di fragilità) e si esclude quindi l’automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità

Quando attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili?

I due ministeri chiedono che sia assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (in caso, ad esempio di sofferenza di malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).
Necessaria, per la richiesta di visita, una documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

E per chi non è tenuto alla nomina del medico competente (ad esempio le scuole)?

Anche in questo caso dovrà essere assicurata la possibilità di adottare adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.
Il Datore di lavoro, a sua volta potrà nominare comunque il medico competente (anche se non vi è tenuto), in base alla valutazione del rischio e inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati ovvero INAIL e sue strutture territoriali, ASL e Dipartimenti di medicina legale e medicina del lavoro delle Università.
Quanto alla possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria presso le strutture INAIL, prevista dall’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – DL Cura Italia convertito, i due dicasteri ricordano però, che nel DL 83/2020 non è stata estesa la proroga oltre il 1° agosto 2020, pertanto la visita dovrà svolgersi sulla base della procedura identificata nella Circolare al paragrafo 3 (vedi di seguito)

Giudizio medico-legale di fragilità: la procedura

Per la valutazione della condizione di fragilità:
Il datore deve comunicare al medico una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività e le informazioni sull’integrazione del documento di valutazione del rischio, (con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020).
Il medico esprimerà il giudizio fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
I ministeri sottolineano come sia necessario ripetere la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione diagnosi e cura.

Quali raccomandazioni per la visita?

Il Ministero raccomanda che le visite si svolgano:
in una infermeria aziendale/ambiente idoneo a consentire il distanziamento fra medico-lavoratore/lavoratrice
– in ambiente con condizioni di ricambio d’aria e che permetta l’igienizzazione delle mani;
– il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina);
– si eviti l’assembramento, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa;
– sia assicurata un’adeguata informativa ai lavoratori e alle lavoratrici affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Quali visiti sono differibili?

Secondo i due ministeri sono differibili:
la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81 /2008):
– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla nornativa vigente (art. 41 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 81/2008).
– Eventuali altre visite che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2 (ad es. Spirometrie ed altri accertamenti e controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione.

Circolare congiunta n.13 del 04/09/2020

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della salute sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili

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