Malattia professionale: le responsabilità del datore di lavoro

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La Cassazione civile, con sentenza n. 4992 del 12 marzo 2015, ha riconosciuto, l’esistenza del nesso causale tra evento e danno, nel caso della malattia di una lavoratrice a seguito di una progressiva emarginazione dal ruolo lavorativo ricoperto


La Cassazione, Sezione Lavoro con sentenza n. 4992 del 12 marzo 2015, ha riconosciuto, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l’esistenza del nesso causale tra evento e danno, nel caso della malattia di una lavoratrice a seguito di una progressiva emarginazione dal ruolo lavorativo ricoperto.
Ciò in virtù dell’applicazione dell‘art. 41 c.p. che afferma il principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale “va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento”.
Per tale motivazione la Corte ha respinto il ricorso del datore di lavoro, e quindi riconosciuto la malattia professionale della lavoratrice per l’esistenza di un nesso causale tra lavoro e malattia.

Fatto
La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Oristano, in cui veniva accertata la responsabilità del datore di lavoro nei confronti della lavoratrice, per la violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c..
Difatti, sulla base delle prove testimoniali assunte, la Corte d’Appello aveva riscontrato che la lavoratrice aveva subito una progressiva emarginazione dal ruolo lavorativo ricoperto, attraverso la privazione di mansioni e di strumenti di lavoro, la perdita di credibilità della lavoratrice, nonché un uso strumentale e persecutorio del potere disciplinare datoriale.
Le conseguenze di tali vessazioni datoriali avevano comportato uno stato di malattia della lavoratrice.

La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha ritenuto infondato il ricorso del datore di lavoro.
Per quel che concerne l’aspetto sostanziale della questione, la Cassazione ha evidenziato il principio già affermato in recenti sentenze (Sentenza n. 23990 del 11/11/2014, sez. L; e da Sentenza n. 13954 del 19/06/2014, Sez. L) che prevede, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l’applicazione della regola contenuta nell’art. 41 c.p..
Pertanto, stando alla disposizione, il rapporto causale tra evento e danno sarebbe governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo cui andrebbe riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, riconoscendo il nesso causale tra evento (le vessazioni datoriali) e il danno (la malattia della lavoratrice).

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Redazione InSic

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