Prescrizione del risarcimento danno per Ipoacusia

1936 0

In tema di risarcimento del danno (ad esempio, malattia professionale: ipoacusia per adibizione a lavorazioni nocive) subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c., la prescrizione è decennale o quinquennale? Inoltre, da quando decorre la prescrizione?
È il quesito presentato alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Risponde Rocchina Staiano, Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo

Secondo l’Esperto
In caso di danno alla persona subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro in violazione degli obblighi a lui imposti dall’art. 2087 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, e non da un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di una separata efficienza causale, ma soltanto allo sviluppo di un processo morboso già in atto, anche perchè il diritto al risarcimento in relazione ad un successivo aggravamento fa parte della domanda originaria e non configura una nuova posta risarcitoria. Sul punto, bisogna tener presente la giurisprudenza maggioritaria di legittimità (fra le tante, Cass. civ., 29 agosto 2003, n. 12666), la quale ha stabilito che “qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivante percepibile e riconoscibile”, ma “in riferimento alla azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona fondata sull’art. 2087 c.c., l’aggravamento del danno non vale a determinare lo spostamento del termine iniziale della prescrizione decennale qualora esso derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto, e non sia manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzatasi” (Cass. civ., 21 febbraio 2004, n. 3498; nello stesso senso, 10 giugno 2000, n. 7937; 13 febbraio 1998, n. 1520, ancora nello stesso senso, ma con riferimento ad una domanda di risarcimento di danno extracontrattuale, 16 novembre 2005, n. 23220).

La soluzione al caso sottoposto è quello che debba essere applicata la prescrizione decennale, e non quella quinquennale (o non soltanto questa), in quanto in queste ipotesi il prestatore di lavoro ha a disposizione, in concorso tra loro, sia l’azione contrattuale che quella extracontrattuale con distinti termini prescrizionali.
Infatti, la responsabilità contrattuale dell’imprenditore derivante dal mancato adempimento dell’obbligo, stabilito dall’art. 2087 c.c., di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro;
in tali ipotesi il danneggiato ha a propria disposizione due distinte azioni, delle quali quella contrattuale si fonda sulla presunzione di colpa stabilita dall’art. 1218 c.c., e limita il risarcimento ai danni prevedibili al momento della nascita dell’obbligazione, mentre l’azione extracontrattuale pone a carico del danneggiato la prova della colpa o dei dolo dell’autore della condotta lesiva e, nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato, estende il diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali” (Cass. civ., 20 gennaio 2000, n. 602; nello stesso senso, 25 settembre 2002, n. 13942; 20 giugno 2001, n. 8381 10 maggio 1997, n. 4097; 26 ottobre 1995, n. 11120; 8 aprile 1995, n. 4078; primo febbraio 1995, n. 1168; 5 ottobre 1994, n. 8090). Proprio perché in questo caso la responsabilità del datore di lavoro si fonda sia sull’inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente, sia sulla violazione dell’obbligo generale di non provocare danni ad altri soggetti anche indipendentemente dall’esistenza di un rapporto contrattuale, non solo si applica la prescrizione decennale, ma sono dovuti (se ed in quanto non sia maturata la prescrizione) non solo il danno strettamente patrimoniale, ma anche quello biologico, ed in via di principio, dato che la condotta addebitabile al datore configura astrattamente un reato, anche il danno morale.

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore