Prevenire lo stress lavoro-correlato: consigli e strategie efficaci

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Lo stress lavoro correlato (Slc) è quello causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

Lo stress lavoro correlato è una situazione prolungata di tensione, spesso associata a malessere e disfunzioni fisiche o psicologiche, dovuta al fatto che gli individui non si sentono in grado di rispondere adeguatamente alle richieste o alle attese nei loro confronti.

Stress lavoro correlato: definizione

Secondo l’Accordo europeo, 8 ottobre 2004, lo stress “è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti”.

Lo stress correlato all’attività lavorativa non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione può ridurre l’efficienza sul lavoro e determinare un cattivo stato di salute.

Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.

Quali sono i sintomi dello stress da lavoro correlato?

Lo stress può alterare il modo in cui una persona si sente, pensa e si comporta.

Il fenomeno relativo allo stress lavoro correlato è estremamente complesso da definire ed individuare, tuttavia alcuni sintomi possono rivelare la presenza di stress da lavoro.

I segnali dell’insorgenza di problemi correlati allo stress possono essere divisi in diverse tipologie di sintomi:

  • Sintomi Organizzativi – Ad esempio: alto assenteismo, conflitti interpersonali, o problemi disciplinari.
  • Sintomi Comportamentali – Ad esempio: irrequietezza, insicurezza, diffidenza.
  • Sintomi Psicologici – Ad esempio: stato ansioso, concentrazione ridotta, pessimismo, distacco emotivo, ridotta produttività, senso di frustrazione, senso di fallimento.
  • Sintomi Psicosomatici – Ad esempio: disturbi del sonno, disturbi gastroenterici, respiratori, crisi di pianto, cefalea.

Quali sono i fattori stressanti sul lavoro?

Alcune caratteristiche del lavoro vengono identificate come potenzialmente stressogene: alcune sono relative al contesto lavorativo, altre ai contenuti specifici del lavoro.

Fattori di contesto del lavoro

Per quanto riguarda le caratteristiche stressanti del lavoro relative al contesto, queste vengono identificate in determinate condizioni all’interno di diversi ambiti della vita lavorativa, e sono:

  • cultura e funzione organizzativa: una scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno per la risoluzione dei problemi, la mancanza di definizione di obiettivi aziendali;
  • ruolo nell’organizzazione: ambiguità del ruolo e conflitti di ruolo, responsabilità di persone;
  • sviluppo di carriera: stagnazione e incertezza della carriera, promozione al di sopra o al di sotto delle proprie aspettative e capacità, bassa retribuzione, precarietà del posto di lavoro, basso valore sociale del lavoro;
  • autonomia decisionale e controllo: scarsa partecipazione al processo decisionale, mancanza di controllo sul lavoro;
  • rapporti interpersonali sul lavoro: interazioni sociali e rapporti interpersonali non gestiti in maniera adeguata;
  • interfaccia casa/lavoro: problemi di natura familiare ma, anche in linea generale al contesto di vita le richieste di tempo e di impegno al di fuori dal lavoro, mancanza di un adeguato supporto familiare.

Fattori di contenuto del lavoro

Per quanto riguarda le caratteristiche stressanti relative al contenuto del lavoro, vengono identificate in diversi aspetti implicati nell’attività lavorativa ed in particolare:

  • Ambiente di lavoro e attrezzature di lavoro: scarsa illuminazione, alta temperatura, freddo eccessivo, cattiva ventilazione, correnti d’aria, rumori, spazi insufficienti, scarse condizioni igieniche, carenza di strumentazioni ed attrezzature sia a livello di affidabilità, disponibilità, idoneità che relativamente alla manutenzione o riparazione di attrezzature ed impianti.
  • Pianificazione e progettazione dei compiti: mancanza di varietà, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentario o privo di significato, ripetitività, sottoutilizzo delle capacità e delle abilità, delle strutture e delle attrezzature di lavoro, incertezza elevata.
  • Carico di lavoro/ritmo di lavoro: carico di lavoro eccessivo o scarso, mancanza di controllo sul ritmo, livelli elevati di pressione in relazione al tempo.
  • Orario di lavoro: lavoro per turni, orari di lavoro non flessibili, orari imprevedibili, lunghi o impossibili, superamento dell’orario ordinario.

Stress da lavoro correlato: la normativa di riferimento

I riferimenti legislativi più importanti da tenere in considerazione, in merito allo stress lavoro correlato sono:

L’Accordo Europeo sullo stress sul lavoro

Lo scopo dell’Accordo quadro europeo siglato l’8 ottobre 2004 è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da lavoro. La volontà alla base del documento è quella di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro.

Lo stress lavoro-correlato nel D.Lgs. 81/08

In particolare il D.Lgs. 81/08, all’art. 28 prevede che la valutazione dei rischi debba “riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004”.

Viste le difficoltà operative ripetutamente segnalate in merito alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, è stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva permanente il compito di formulare Indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo.

Le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva

Con la Lettera Circolare del 18 novembre 2010, la Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, incaricata con i commi 1 e 1-bis all’art 28 del D.Lgs. 81/2008 di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato, ha diffuso un documento contenente tali indicazioni, volte a guidare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza.

Come individuare lo stress lavoro correlato

Il documento di cui sopra indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro.

Il modello introdotto prevede inoltre due fasi progressive: una necessaria, di valutazione preliminare; l’altra eventuale, di valutazione approfondita, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare

La prima fase consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili appartenenti a tre categorie:

  • eventi sentinella: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda;
  • fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;
  • fattori di contesto del lavoro: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio.

Rischio stress lavoro-correlato: cosa fare?

Nel caso in cui a valle della valutazione preliminare si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi. Quando l’attuazione dei suddetti interventi correttivi risulti inefficace e il rischio continui a permanere, allora il datore di lavoro dovrà procedere alla fase di valutazione approfondita.

La valutazione approfondita del rischio

Quest’ultima, a differenza della precedente, si basa sulla valutazione della percezione soggettiva delle proprie condizioni di lavoro da parte dei lavoratori e richiede il ricorso a strumenti di investigazione adeguati quali:

  • questionari,
  • focus group,
  • interviste semi-strutturate

che consentano di capire la posizione dei lavoratori rispetto ai quei fattori prima valutati solo oggettivamente.

Anche tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali siano state rilevate le problematiche.

Valutazione stress lavoro correlato: le figure coinvolte

Nell’ambito dell’organizzazione aziendale della sicurezza si procede alla pianificazione e programmazione della valutazione dello stress lavoro-correlato attraverso il coinvolgimento delle seguenti figure aziendali:

  • RSPP,
  • Medico Competente,
  • RLS,
  • Dirigenti,
  • Preposti,
  • Lavoratori.

Cosa deve fare il Datore di lavoro

Rispetto alla valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato, spetta al Datore di Lavoro la scelta aziendale di occuparsene, informare e formare, migliorare e insieme al top management promuovere e gestire le azioni implicate nell’intero processo.

È importante che il Datore di Lavoro, destinatario primario dell’obbligo valutativo, garantisca:

  • il coinvolgimento di dirigenti e preposti
  • la collaborazione attiva, come previsto dalla norma, del MC e del RSPP e il coinvolgimento del RLS e dei lavoratori
  • lo sviluppo di un piano di progetto
  • le risorse adeguate e, in particolare, la disponibilità temporale del personale.

Cosa deve fare il Dirigente

Il Dirigente è quella persona che, a seguito delle comprovate competenze professionali, rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.

In particolare rispetto alla valutazione del rischio stress lavoro correlato spetta a tale ruolo l’attività di coinvolgimento e richiesta di contributi dai vari settori (struttura, risorse umane, formazione, marketing ecc.) per fornire:

  • dati oggettivi e organizzativi;
  • idee per miglioramento ovvero organizzazione del tempo di lavoro;
  • gestione delle risorse umane, della formazione, della organizzazione del lavoro, delle comunicazioni;
  • dati sul personale (come contratti, formazione e addestramento);
  • dati ed elaborazione su infortuni, incidenti, distribuzione e flessibilità oraria, (con dettaglio su turni, richiesta di reperibilità, ore di straordinario, ferie non godute, assenze per malattie, segnalazione di problemi);
  • dati sul “clima Aziendale” sistemi di comunicazione aziendale, procedure condivise.

Quali sono i compiti del Preposto

Il Preposto è colui che, sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, comprese quelle relative alle misure preventive e correttive individuate nell’ambito della valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato.

Il ruolo del RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) designato dal DL, collabora con questi nella valutazione del rischio e individua le misure preventive e protettive di sicurezza; effettua i sopralluoghi alle strutture centrali e periferiche. I suoi compiti sono quindi:

  • provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di sicurezza;
  • elaborare il programma di miglioramento per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro:
  • predisporre le procedure di sicurezza;
  • proporre il programma di informazione e formazione del personale;
  • partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e alla riunione periodica annuale di prevenzione;
  • fornire l’informativa specifica ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione adottate o da adottare;
  • redigere il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza.

In particolare, in merito al rischio Stress Lavoro Correlato, il RSPP svolge le stesse attività già sopra elencate, declinandole nella fattispecie secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, coinvolgendo attivamente tutte le figure della prevenzione presenti in azienda, per valutare e gestire il rischio SLC al pari di tutti gli altri rischi previsti dalla vigente normativa, in maniera integrata, nell’ottica della semplicità ma, al tempo stesso, del rigore metodologico anche attraverso l’utilizzo di strumenti validati.

La funzione del RLS

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) esplicano nell’Azienda la funzione di “garante” dei diritti dei lavoratori alla sicurezza. Sono dei “fiduciari” dei lavoratori. A tale fine ricevono una formazione adeguata e dispongono del tempo necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

Sono eletti o designati dall’Assemblea generale dei lavoratori, tra i rappresentanti sindacali aziendali disposti ad assumere l’incarico.

In particolare relativamente alle diverse fasi di valutazione di un rischio lavorativo è importante che il RLS sia consultato e trasferisca al datore di lavoro notizie ed informazioni utili a superare eventuali difetti di conoscenza in cui il valutatore potrebbe inconsapevolmente incorrere, contribuendo così a costruire la migliore rappresentazione del contesto aziendale.

La partecipazione del RLS nella valutazione del rischio stress lavoro correlato è importante ai fini della lettura dell’organizzazione del lavoro e delle dinamiche interpersonali che non può prescindere dal considerare il punto di vista degli stessi lavoratori, acquisita tramite gli stessi o i loro RLS. La condivisione delle valutazioni operate può infatti influire sull’efficacia delle misure di tutela adottate. Per poter fornire in maniera puntuale, rappresentativa e rilevante queste informazioni, il RLS deve ricevere un’adeguata formazione in merito al rischio stress lavoro correlato e alla sua valutazione, come previsto all’art. 37, c. 10.

Il coinvolgimento dei lavoratori

lavoratori sono tenuti all’osservanza di norme di comportamento relative alla cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.

È necessario che tutti i lavoratori ricevano adeguate indicazioni sui rischi collegati allo stress lavoro correlato, sulla loro natura, sui loro possibili effetti negativi sulla salute dell’individuo e dell’azienda, sulle possibili misure preventive attuabili, sul significato della valutazione e sul progetto aziendale per la loro valutazione, sull’importanza della loro partecipazione alla loro valutazione e alla definizione del programma degli interventi migliorativi necessari.

Le azioni comunicative e informative previste nella Valutazione del rischio stress lavoro correlato sono necessarie per sensibilizzare i lavoratori sul rischio stress lavoro-correlato e per esplicitare la volontà di affrontare il problema, il riconoscimento del ruolo fondamentale della partecipazione dei lavoratori e l’impegno a favorirla in ogni modo e la volontà di orientare l’intero percorso alla ricerca di soluzioni (soprattutto di prevenzione collettiva) condivise per affrontare i problemi emersi.

Il ruolo del Medico Competente

Il medico competente, in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali:

  • collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi;
  • è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria;
  • svolge altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Nell’ambito della valutazione del rischio stress lavoro correlato il ruolo del medico competente implica il riferimento di informazioni relative a elementi di disagio percepito, a visite straordinarie su richiesta, al numero di valutazioni di idoneità al lavoro con limitazione, a demansionamenti, a patologie professionali, a disturbi stress-correlabili, all’abuso di farmaci, alcool, cibo, e a proposte di miglioramento.

Cosa si può fare a livello individuale per ridurre lo stress?

Se ci si sente stressati per qualche aspetto del proprio lavoro, ma non è oggettivamente possibile modificare la condizione che lo determina, ci sono alcune cose che si possono fare per tutelare la nostra salute e per non entrare nella fase di esaurimento.

Ecco alcuni suggerimenti:

  • Acquisire consapevolezza di cosa realmente induce stress. Cercare di identificare le fonti di stress, anche elencandole materialmente su un foglio. Quale aspetto della vita lavorativa crea maggior sofferenza o tensione? Quale preoccupa di più? È su questo o questi aspetti che è urgente intervenire.
  • Modificare la valutazione cognitiva dell’ambiente. Prima di tutto riconoscere la differenza tra le cose che si possono controllare e quelle che non si possono controllare. Chiedersi come si sta vivendo la situazione, se esistono modi alternativi di affrontarla. Se si ritiene la propria realtà lavorativa immodificabile, cercare di dare minore importanza agli eventi che accadono quotidianamente.
  • Pianificare le attività e utilizzare il time management, ossia una gestione efficace del tempo. Spesso ciò che stressa è semplicemente la “quantità” di lavoro. Imparare a delegare tutto ciò che è delegabile e a distinguere tra cose importanti e cose urgenti.
  • Prendersi delle pause. Fare dei break nel corso della giornata, anche semplicemente per fare dei respiri profondi e sentire che la mente si rilassa.
  • Prendersi cura del proprio corpo. Dedicarsi ad una attività fisica regolare, curare la propria alimentazione e prevedere degli adeguati periodi di riposo è la migliore cura anti-stress, sia esso lavorativo o di altro genere.
  • Pensare positivo. Prendere nota del lavoro fatto bene e ricompensarsi in qualche modo. Porsi degli obiettivi a breve termine e sentirsi soddisfatti quando vengono raggiunti.
  • Rivedere la scala di valori. Dare il giusto peso a ciò che esiste al di fuori del lavoro: la famiglia, gli amici, altri interessi. Tutti ambiti in cui la situazione può essere migliore e le soddisfazioni compensare lo stress da lavoro.

Stress lavoro-correlato: dubbi e risposte

  1. Quali sono gli eventi sentinella dello stress lavoro correlato?

    Gli eventi sentinella, come definito dalla Commissione Consultiva permanente sono: gli indici infortunistici, le assenze per malattia, il turnover, i procedimenti e le sanzioni, le segnalazioni del Medico Competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.

  2. In cosa consiste il metodo INAIL per la valutazione dello stress lavoro correlato?

    Il metodo INAIL 2017 è tra le metodologie più accreditate per accompagnare le organizzazioni nella valutazione dello stress lavoro-correlato. Tale metodo si struttura in quattro fasi: la fase propedeutica, la valutazione preliminare, la fase di valutazione approfondita e, infine, la pianificazione di interventi.

Come gestire lo stress lavoro correlato nel Settore sanitario?

INAIL ha pubblicato un interessante monografico dal titolo: “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato – modulo contestualizzato al settore sanitario” che illustra i risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione che hanno portato alla realizzazione di un Modulo contestualizzato al settore sanitario all’interno della Metodologia INAIL per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.

  • Il Modulo è comprensivo di strumenti di valutazione integrati e risorse specifiche ed è stato curato dal DIMEILA.
  • Le sperimentazioni sul campo sono state effettuate dal “Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili” con la collaborazione di tre strutture sanitarie afferenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

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