Stress: quando si configura l’infermità da servizio

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Ai fini del riconoscimento della causa di servizio, occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi, quantomeno, concausa efficiente e determinante della patologia lamentata: nel caso presupposto dalla sentenza n.155/2014 il “grave disturbo schizoaffettivo e depressione sintomatica” lamentato non aveva i caratteri richiesti per richiedere la causa di servizio.

Il caso prospettato

Nel caso affrontato dal TAR Umbria nella sentenza del 13-03-2014, n. 155 (che troverete in allegato), un Sergente in servizio presso la Marina Militare, aveva rassegnato le dimissioni anche in considerazione del negativo stato di salute: fece istanza per il riconoscimento della causa di servizio relativamente ad alcuni disturbi psicotici in relazione allo stress ambientale cui era sottoposto, e che gli avevano causato un “grave disturbo schizoaffettivo e depressione sintomatica”. Il Comitato di Verifica aveva espresso valutazione contraria al riconoscimento della causa di servizio evidenziando la natura endogena della psicosi, probabilmente legata a fattori ereditari e presumibilmente preesistente; il Ministero della Difesa, richiamandosi al parere negativo, ha quindi escluso l’infermità. Il Servente aveva pertanto fatto ricorso per farsi riconoscere la causa di servizio.

Secondo il TAR

Il TAR respinge il ricorso del Sergente, richiamando una giurisprudenza consolidata in base alla quale le infermità e le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente (allorché connotano la genesi della malattia) e determinante, allorché i fatti di servizio assurgono a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o non si sarebbe aggravato con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche quali “disagi e fatiche inevitabili del servizio, clima freddo ed umido ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato (così T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 23 agosto 2007, n. 1985, in termini T.A.R. Lazio – Roma sez I, 3 aprile 2008, n.2828) con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche quali “disagi e fatiche inevitabili del servizio, clima freddo ed umido ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato” (T.A.R. Marche sez I, 11 luglio 2006, n.534, T.A.R. Lazio – Roma sez I, 3 aprile 2008, n.2828).
Il nesso tra patologia e beneficio non può derivare da una normale attività di servizio prolungata nel tempo, ma deve necessariamente essere individuata o in un episodio eccezionale, in cui il soggetto viene a trovarsi a causa del proprio servizio, o in un servizio particolarmente disagiato, immediatamente percepibile come tale e con la presenza di disagi ambientali e lavorativi che fuoriescono dalle normali condizioni di lavoro.

La causa di servizio

Pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi, quantomeno, concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni (Cassazione civile, sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074).
Nel caso di specie, secondo il Collegio, le specifiche mansioni indicate dal ricorrente quali oggetto del proprio rapporto lavorativo hanno costituito semplice fattore di rischio ordinario e generico, senza porsi in rapporto di causalità con la patologia contratta, dal momento che egli lamenta meri e generici disagi nel servizio prestato, senza alcuna allegazione di episodi eccezionali o particolari disagi ambientali e lavorativi. L’asserita situazione di “stress ambientale dovuta a cattivi rapporti con un superiore”, oltre ad essere assolutamente generica non pare certo potersi ascrivere a fattore decisivo ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

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Redazione InSic

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