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Vaccinazioni in azienda e nuovo Protocollo Covid-19: quali novità e criticità per il Medico competente? INTERVISTA ad A.Sacco

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A distanza di un anno dall’emanazione del Protocollo anti COVID-19 (26 aprile 2020), due nuovi Accordi sottoscritti da Governo e Parti sociali il 6 aprile hanno rispettivamente aggiornato le misure restrittive nei luoghi di lavoro hanno introdotto la possibilità di vaccinazioni in azienda.

Abbiamo raggiunto il Dott. Angelo Sacco (medico-chirurgo, specialista in medicina del lavoro) per capire le criticità e le novità dei due nuovi Protocolli, il ruolo ed i compiti del Medico Competente e i problemi legati all’operatività delle vaccinazioni aziendali.

Dott. Sacco, è passato quasi un anno dalla nostra ultima intervista nella quale alla luce del Protocollo Covid-19 per gli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, avevamo discusso sulla ritrovata centralità del medico competente, in piena emergenza pandemica.
Ora, ci ritroviamo con una revisione di quello stesso Protocollo con un nuovo Accordo di Governo e Parti sociali raggiunto il 6 aprile 2021 sulle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro che modifica diverse parti dell’Accordo originario e con un nuovo Accordo in materia di vaccinazioni negli ambienti di lavoro del tutto inedito, che pone nuove possibilità e sfide sia ai datori di lavoro che ai medici competenti, chiamati questi ultimi a collaborare nelle fasi di somministrazione delle vaccinazioni.

Nuovo Protocollo anti-Covid 19 negli ambienti di lavoro: novità e criticità

Partiamo dal primo Accordo del 6 aprile 2021, quello per il contrasto del COVID-19 negli ambienti di lavoro: a una prima lettura è stata riscritta la parte 12 sorveglianza sanitaria e dettagliati gli obblighi del medico competente con un marcato intento descrittivo da parte del Legislatore.
Giudica positivamente le nuove disposizioni, ce n’era bisogno?

Il nuovo accordo sistematizza (con una trattazione più organica rispetto al precedente) i compiti del medico competente in tempo di pandemia. Più nello specifico ne ribadisce il ruolo, in corso di sorveglianza sanitaria:

(i) nell’intercettare i soggetti con sintomi sospetti della malattia;

(ii) nell’informare i lavoratori sulle misure per prevenire il contagio;

(iii) nell’attivare la “sorveglianza eccezionale” per la tutela dei “lavoratori fragili” (secondo i contenuti previsti dalla Circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020); (iv) nell’adottare le opportune strategie di testing / screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (con le procedure indicate nella Circolare del Ministero della salute dell’8/01/2021).

C’è ancora qualcosa che sfugge al legislatore?

Purtroppo, non c’è alcuni riferimento, nell’accordo, all’importanza della promozione della salute negli ambienti di lavoro (ovvero l’intervento sulle abitudini e sugli stili di vita, movimento, alimentazione, idratazione, igiene del sonno, lotta al consumo di alcol e di tabacco …”, ormai considerato tra gli elementi cardine nel contenimento delle forme gravi di malattia COVID-19, visto il carattere “sindemico” dell’epidemia in corso (il carattere peculiare di una sindemia è la presenza di due o più patologie concomitanti, che interagiscono negativamente, influenzando sfavorevolmente il corso specifico di ciascuna e aumentano la vulnerabilità dell’individuo) [cfr. Horton R, 2020 ).

Protocollo COVID-19 e ruolo del Medico competente: cosa cambia?

Sul ruolo del Medico competente, ci sono novità?

Rimane al centro dell’intervento prevenzionistico la collaborazione del medico competente con il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per l’attuazione delle misure finalizzate al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 e con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 per consentire alle Autorità di dar corso alle necessarie e opportune misure di quarantena.

Quali sono i rapporti fra Medico e Autorità sanitaria?

Circa la collaborazione con l’Autorità sanitaria, il medico competente viene chiamato in causa in altri due punti dell’accordo: il punto 2, relativo all’ingresso del lavoratori in azienda e il punto 3 in merito alle modalità di accesso dei fornitori esterni:

  • nel primo caso, qualora l’autorità sanitaria disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente;
  • nel secondo caso, laddove lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Riammissione al lavoro post COVID 19: quali novità?

Come giudica la parte relativa alla riammissione al lavoro del lavoratore dopo l’infezione?

Circa la riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2, l’accordo rinvia alla normativa vigente, mentre, per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, si continua ad ammettere la fattispecie di visita medica di cui all’art. 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 (“visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi”), indipendentemente dalla durata dell’assenza.

Sulla riammissione al lavoro è stata anche prodotta una Circolare ad hoc, perchè è importante?

La Circolare del Ministero della Salute pubblicata qualche giorno dopo l’accordo (il 12/4/2021) nel fornire le “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”, descrive 5 scenari:

  1. lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, per i quali viene ribadito che il reintegro può avvenire previa visita del medico competente, da effettuarsi indipendentemente dalla durata dell’assenza, e a fronte di un tampone molecolare negativo;
  2. lavoratori positivi sintomatici, che possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;
  3. lavoratori positivi asintomatici, che possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo;
  4. lavoratori positivi a lungo termine, che possono essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico che il lavoratore avrà cura di inviare al datore di lavoro, per il tramite del medico competente;
  5. lavoratore contatto stretto asintomatico: in questo caso il lavoratore informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

Protocollo COVID-19: le criticità

Su quali aspetti il Protocollo del 6 aprile 2021 è ancora lacunoso?

Relativamente agli aspetti più generali del protocollo condiviso del 6 aprile 2021, osserviamo il non ancora sufficiente rischiamo alla “distanza fisica” tra i lavoratori (che rimane di 1 solo metro, nonostante la trasmissione attraverso aerosol ne suggerisca il potenziamento ad almeno 2 metri) e all’areazione degli ambienti di lavoro, misura cruciale proprio a contenere il rischio di trasmissione attraverso gli aerosol; sul tema segnalo il recente lavoro di Tang e al.  dal titolo “Covid-19 has redefined airborne transmission pubblicato il 14 aprile 2021 sul British Medical Journal e, del tutto più modestamente, la revisione della letteratura pubblicata con altri colleghi lo scorso mese di agosto 2020 sul tema degli impianti di condizionamento dal titolo “Can Air-Conditioning Systems Contribute to the Spread of SARS/MERS/COVID-19 Infection? Insights from a Rapid Review of the Literature.

Vaccinazioni in azienda

  1. Parlando invece dell’altro Accordo del 6 aprile 2021 in materia di vaccinazioni in azienda, qual è il suo giudizio sull’operazione e come si incrocerà con lo sviluppo del Piano vaccinale nazionale? Quali sono invece gli aspetti operativi più critici che ci aspettano?

L’obiettivo dell’accordo è condivisibile: nell’attuare una campagna vaccinale di così vaste proporzioni è necessario il supporto di tutti (di tutto il “sistema Paese”, per dirla con l’accordo) e le aziende possono senz’altro fornire un contributo prezioso nell’implementare ulteriori punti vaccinali; temo però che la scarsa maneggevolezza dei vaccini a oggi disponibili (scrupoloso rispetto della catena del freddo, complessità nella preparazione della dose da iniettare, gestione degli eventuali effetti avversi, ecc.), non consentirà d’istituire punti vaccinali – in ciascuno dei quali occorre garantire i prescritti requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini – in ogni singola azienda; certo, l’organizzazione, in collaborazione coi dipartimenti di prevenzione delle ASL, di hub vaccinali aziendali ove far convergere, per la vaccinazione oltre ai propri dipendenti anche gli altri lavoratori del territorio, faciliterà l’attuazione dei contenuti dell’accordo.

E quanto all’organizzazione delle vaccinazioni?

Le indicazioni pratiche in merito alla organizzazione di punti vaccinali aziendali è stata oggetto di una interessante (seppur preliminare) pubblicazione dell’Inail che fornisce le “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro; nel documento citato (che è stato inserito nella circolare interministeriale 12 aprile 2021), ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, vengono presentati sei presupposti imprescindibili:

  1. la disponibilità di vaccini ;
  2. la disponibilità dell’azienda;
  3. la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario;
  4. la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
  5. l’adesione volontaria e informata da parte dei lavoratori;
  6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione dei lavoratori.

Il documento dell’Inail propone a supporto delle aziende che aderiranno al piano un decalogo organizzativo cui riferirsi per istituire e rendere operativi i punti vaccinali:

  • adesione;
  • requisiti preliminari;
  • equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda;
  • formazione e informazione;
  • organizzazione della seduta vaccinale;
  • gestione del consenso;
  • registrazione della vaccinazione;
  • osservazione post-vaccinazione;
  • programmazione della seconda dose;
  • monitoraggio e controllo.

In calce alla guida sono allegati due moduli, il primo per il consenso informato (cui andrà allegata la nota informativa specifica per il tipo di vaccino che verrà somministrato facendo riferimento alla versione più aggiornata resa disponibile dal Ministero della Salute), il secondo per il triage pre-vaccinale e la raccolta dell’anamnesi COVID- correlata.

I costi della Vaccinazione aziendale

Parliamo dei costi di questa operazione. Sarà davvero una scelta sempre conveniente in termini economici per le aziende?

Secondo quanto indicato dall’accordo, le aziende che sono tenute alla nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81 possono scegliere fra due opzioni:

  • organizzare in autonomia (collaborando con la ASL) il proprio punto vaccinale, e, in questo caso, l’organizzazione della campagna è totalmente a carico della azienda con l’eccezione dei vaccini, degli strumenti necessari per la loro somministrazione (ovvero siringhe e aghi), degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni (che verranno forniti dalla ASL);
  • avvalersi, per la vaccinazione dei propri lavoratori, di centri vaccinali provati (in questo caso l’intero costo della vaccinazione è a carico dell’azienda ad eccezione  della fornitura del vaccino, che è a carico della ASL).

Le aziende che invece non sono tenute alla nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81 o che non possono fare ricorso a strutture private, possono avvalersi degli istituendi centri vaccinali presso l’Inail (in questo caso il costo della vaccinazione rimane a totale carico dell’Inail).

Vaccinazioni aziendali: ruolo e compiti del medico competente

Rispetto invece, ai medici competenti chiamati a collaborare in queste vaccinazioni aziendali: quali sono le principali criticità che questi si troveranno ad affrontare al momento in cui saranno chiamati alla inoculazione del vaccino?

Il medico competente – previa la specifica e adeguata formazione indicata al punto 10 dell’accordo – è chiamato a intervenire in molte delle fasi del processo vaccinale:

  • nel fornire le necessarie informazioni ai lavoratori promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19;
  • fornendo ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino; (iii) acquisendo il consenso informato del soggetto interessato;
  • eseguendo il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati;
  • somministrando il vaccino ai lavoratori:
  • assicurando la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali e garantendo la riservatezza dei dati.

Naturalmente, per quanto ciò non sia indicato nell’accordo, al medico competente spetta anche l’osservazione (e la gestione dell’eventuale emergenza sanitaria) dopo la somministrazione del vaccino, a meno che l’azienda non assegni l’incombenza a medici dell’emergenza all’uopo incaricati.
Nel caso in cui l’azienda decida di affidarsi, per la vaccinazione dei propri lavoratori, a centri vaccinali privati, comunicherà direttamente o tramite il medico competente alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.

In che modo queste criticità avrebbero potuto essere risolte con una formazione preventiva (e di che tipo)?
Per i medici competenti e per il personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è prevista l’offerta, attraverso la piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità www.eduiss.it, una integrazione al corso di formazione a distanza “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV- 2/Covid-19” (integrazione che, ad oggi, 18/04/2021, non è stata ancora resa disponibile) .
L’INAIL, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, contribuirà alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle figure della prevenzione.

Pensando al post-somministrazione di vaccini, non ci sarà anche un problema legato allo smaltimento del materiale sanitario come rifiuti? Chi dovrà occuparsene?

La questione non è contemplata nell’accordo; in assenza di specifiche disposizioni in merito, l’incombenza è evidentemente a carico dell’Azienda.

Il prossimo 22 aprile insieme al Dott. Paolo Moscetta è stato fra i relatori del Corso di formazione: “Covid-19: procedure operative per attivare la vaccinazione in azienda”: a quali domande più frequenti si aspetta di rispondere?

Credo che le preoccupazioni più diffuse riguardino l’aspetto organizzativo (approvvigionamento delle dosi, preparazione delle stesse, gestione delle reazioni avverse) e quello medico-legale; ciò, nonostante nella parte introduttiva del protocollo venga indicato esplicitamente che «con decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 3 è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino».

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it