La Commissione per gli interpelli (art. 12 D. Lgs. n. 81 del 2008) torna ad occuparsi nuovamente di problematiche relative alla corretta interpretazione dell’art. 41 del Testo Unico, in tema di “sorveglianza sanitaria” nell’Interpello 1/2024.
Questa volta oggetto dei chiarimenti forniti dall’organismo ministeriale – il cui compito, ai sensi del citato art. 12, è quello di rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” – è l’esatta portata del comma 2, lett e-ter, in forza del quale la sorveglianza sanitaria, da effettuare a cura del medico competente, comprende anche la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
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Assenza per malattia: l’Interpello del Ministero del Lavoro
Come abbiamo visto, l’istanza di interpello (1/2024), avanzata da un ente pubblico (Università degli Studi di Milano – Direzione Risorse Umane), finalizzata a chiarire talune incertezze emerse sul piano applicativo nell’ambito della PA, veniva in particolare chiesto alla Commissione di “fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.