Il provvedimento è disponibile con commento allegato e articoli di approfondimento, sulla nostra sulla Banca Dati Sicuromnia.
Richiedi una settimana gratuita di prova!
L’iscrizione ha validità quinquennale, ed è regolata in base al decreto interministeriale 11 aprile 2011: per il rinnovo dell’iscrizione, il Ministero richiama il punto 4 dell’Allegato III, dove si richiede all’operatore di presentare istanza di rinnovo alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – divisione III.
Tale istanza, ricorda il Ministero, va sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, e dovrà essere prodotta completa della documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. L’istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.
L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica a: PEC: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e verificheperiodiche@lavoro.gov.it
Nella Circolare il Ministero elenca anche la Documentazione da allegare all’istanza di rinnovo ed una previsione finale sull’istruttoria per le istanze di rinnovo, condotta dalla Commissione ministeriale, che rocederà all’istruttoria delle istanze di rinnovo secondo le modalità previste per l’abilitazione dall’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011, tenendo conto anche di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali (secondo quanto previsto ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 del medesimo Allegato III).
Il ministero ricorda anche che, ai sensi del punto 5.4, può procedere, attraverso la Commissione, al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati, nel corso del quinquennio di validità dell’abilitazione.
Per approfondire
Ricordiamo che con recente il Decreto direttoriale n. 11/2017, è stata ricostituita la Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche, in carico per un triennio e prevista dal DM 11/4/2011.
I soggetti abilitati alle verifiche sono attualmente quelli riportati nell’allegato al Decreto direttoriale del 9 settembre 2016 (tredicesimo elenco di soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Testo unico di Sicurezza).
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore