Accessori per decespugliatori e macchine agricole: chiarimenti dal ministero Lavoro

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Il ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale due circolari che forniscono chiarimenti sulle attrezzature agricole semoventi e sugli accessori per decespugliatori portatili.
La circolare 24/2012 sancisce il divieto d’uso di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili, a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di questi prodotti. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 26 aprile 2012 , pubblicato su G. U. del 16 maggio 2012, n. 13, aveva già disposto il divieto di immissione sul mercato degli accessori sopra indicati su tutto il territorio nazionale.
Il ministero del Lavoro, quindi dispone il divieto d’uso, sancendo che gli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, sia quelli immessi sul mercato conformemente alla direttiva 98/37/CE che alla direttiva 2006/42/CE attualmente in servizio, non sono più considerati sicuri e vanno messi fuori servizio in forza dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 che richiede ai datori di lavoro di utilizzare “mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro … ovvero adattate …”.
Gli accessori da taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili non sono infatti conformi alle prescrizioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tale non conformità provoca un rischio significativo di incidenti mortali o gravi per gli utilizzatoli e le altre persone.
Nella circolare 25/2012 la Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, ricorda che con la circolare del 22 dicembre 2010 n. 44 sono già state fornite apposite istruzioni per procedere all’adeguamento delle condizioni di sicurezza per attrezzature agricole semoventi già in servizio e di costruzione non recente, prive di appropriate protezioni.
Considerate le difficoltà riscontrate dagli operatori in questo processo di adeguamento, il ministero ricorda anche che è stato costituito presso l’INAIL un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare un documento tecnico per agevolare gli utilizzatori di queste attrezzature: il gruppo ha anche elaborato un documento “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) ai requisiti di sicurezza previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V al D.Lgs. 81/08”.
Il ministero richiede quindi agli utilizzatori che l’uso delle suddette attrezzature di lavoro avvenga solo se corredate dei dispositivi di sicurezza analizzati. Le indicazioni fornite nel documento redatto dal gruppo di lavoro nazionale, in quanto rappresentano l’aggiornamento dello stato dell’arte, costituiscono, secondo il ministero, il necessario complemento del contenuto tecnico della circolare n. 44 del 22 dicembre 2010, anche per le tipologie di attrezzature non considerate e, a far data dalla pubblicazione della presente circolare, sostituiscono le soluzioni a suo tempo prospettate.

Redazione InSic

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