Sul numero di Febbraio della rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro è stato pubblicato l’articolo “Accomodamento ragionevole, limiti e opportunità” di Fulvio D’Orsi e Cinzia Frascheri, che esplora l’obbligo per i datori di lavoro di adottare misure di tutela specifiche per i lavoratori posti in condizione invalidante, di adottare misure di tutela specifiche, modificando le condizioni tecniche e organizzative in cui si svolge il lavoro.
L’articolo delinea il quadro normativo a partire dalle previsioni del comma 3-bis del D.Lgs. 216 del 2003, decreto di recepimento della Direttiva europea 2000/78 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. L’articolo, peraltro, è stato oggetto di una pesante condanna inferta all’Italia, da parte della Corte di Giustizia Europea (causa C-312/11), per non aver recepito «correttamente e completamente» (così si esprime la Corte UE nelle sue motivazioni) quanto previsto dalla Direttiva comunitaria.
L’articolo sviscera il tema della disabilità al lavoro a seguito di giudizio di inidoneità alla mansione specifica a seguito di sorveglianza sanitaria e il ruolo giocato di recente da INAIL che, grazie alla previsione delll’art.1, comma 166, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (cioè, la Legge di stabilità 2015) ha visto attribuiti consistenti finanziamenti per rendere concreti interventi di reinserimento sul lavoro, in piena coerenza con quanto previsto dalla Direttiva europea 2000/78 che, sul finale dell’art. 5, riferendosi proprio all’«accomodamento ragionevole», già da ben quarant’anni recitava che la ragionevole «soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».
Si ricorda nel paragrafo finale dell’articolo, che la normativa dell’accomodamento ragionevole non riguarda esclusivamente i lavoratori disabili per invalidità civile o da lavoro, quanto piuttosto tutti i casi di inidoneità alla mansione determinata da motivi di salute un tema strettamente connesso con quello dell’invecchiamento attivo dovuto all’allungamento dell’età pensionabile e al calo dell’occupazione. Ciò comporta, secondo gli autori, la necessità di ridisegnare le caratteristiche delle mansioni lavorative e di gestire i rischi tenendo conto delle condizioni di iper-suscettibilità dei lavoratori anziani in modo da avere “ambienti di lavoro adatti a tutte le età” (come recita lo slogan della campagna Europea 2016-2017) e di ridurre i casi di inidoneità.
L’articolo è disponibile sul numero di Febbraio della rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro.
Riferimenti bibliografici:
Accomodamento ragionevole, limiti e opportunità”
Di Fulvio D’Orsi, Cinzia Frascheri
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro
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