Accordi di smart working: è online la procedura telematica!

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A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lo ricorda il Ministero con riferimento alla Legge istitutiva (Legge n.81/2017, ed alla luce della Circolare n.48/2017): necessario però essere in possesso del SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), mentre per tutti i soggetti cui sono già state rilasciate le credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro, si potrà utilizzare la piattaforma anche senza SPID.
Sul sito del Ministero è necessario poi compilare un modello online, che richiede l’inserimento dei dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. La procedura consente anche di effettuare la rettifica e l’annullamento di comunicazioni già inoltrate.
Il ministero rende anche nota una Scheda informativa sulla procedura da seguire.

Cos’è lo Smart Working
Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella circolare n. 48/2017.

Redazione InSic

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