Per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’Accordo Stato-Regioni del 2016 prevede un aggiornamento quinquennale della durata di 40 ore.
In questo articolo facciamo chiarezza sull’obbligo di aggiornamento per RSPP, sui contenuti, sulle ore minime complessive fissate e sull’aggiornamento del RSPP nel caso in cui questa figura sia anche il datore di lavoro della propria impresa.
Nell'articolo
L’obbligo di aggiornamento per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 tratta dell’obbligo di aggiornamento per RSPP (e ASPP).
In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare: evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
I contenuti dell’aggiornamento RSPP
L’aggiornamento per RSPP e ASPP deve affrontare le seguenti tematiche:
- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le ore di aggiornamento per RSPP: ogni quanto?
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
- RSPP: 40 ore
- ASPP: 20 ore
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio (5 anni).
Per i corsi di aggiornamento per RSPP (e ASPP) sono richiesti:
- un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.
La frequenza del Modulo B comune o uno o più Moduli B di specializzazione può valere ai fini dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP che si sono formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Viene introdotta la possibilità di mutualizzare alcuni corsi di formazione previsti dalle leggi (es: è previsto il riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP, formatore di sicurezza e Coordinatore), ma viene anche esplicitato che la partecipazione ai corsi di formazione di sicurezza quali quelli per dirigenti, preposti, addetti antincendio e primo soccorso (che costituiscono formazione/aggiornamento di soggetti con specifiche qualifiche) non sono ritenuti validi ai fini dell’aggiornamento di ASPP/RSPP.
Modalità dei corsi di aggiornamento per RSPP
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II all’Accordo Stato-Regioni di riferimento.
Partecipazione a convegni e seminari
L’aggiornamento può essere realizzato anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari, fino ad un massimo del 50% del monte ore, a condizione che questi ultimi trattino tematiche coerenti con quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni di riferimento.
In tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è più alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti (in precedenza era di 100 persone).
Decorrenza dell’Aggiornamento per RSPP
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e punto 1, allegato A, dell’accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per legge.
Aggiornamento per il datore di lavoro RSPP
La formazione del datore di lavoro RSPP e il suo aggiornamento sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012.
Il punto 7 dell’Accordo in questione tratta dell’obbligo di aggiornamento per i datori di lavoro che decidano di svolgere direttamente la funzione di RSPP.
La durata dell’aggiornamento è associata a tre differenti livelli di rischio e varia come indicato di seguito:
- Rischio basso: 6 ore
- Rischio medio: 10 ore
- Rischio alto: 14 ore
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale e va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento.
I soggetti formatori sono gli stessi previsti per la formazione del RSPP e indicati nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Aggiornamento RSPP in breve
Quante ore di aggiornamento sono previste per la formazione degli RSPP?
L’Accordo Stato-Regioni del 2016 prevede per gli RSPP un obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione per la sicurezza, della durata di 40 ore.
Cosa succede se non un RSPP non completa l’aggiornamento?
Un RSPP che non abbia completato i corsi di aggiornamento (40 ore quinquennali), pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non può esercitare i propri compiti fino a che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Per un ulteriore approfondimento sulla figura del RSPP
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