Il Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006), in varie disposizioni ed in particolare in quelle contenute in seno all’art. 131, comma 3, dispone che gli oneri della sicurezza – necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e secondo le indicazioni dell’allegato XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4 – “vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta”. Tale previsione è confermata nel punto 4.1.4. dell’ allegato XV al D.lgs n. 81/2008.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, lettera e) del Regolamento esecutivo del Codice Appalti (DPR 207/2011) tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell’esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso.
Pertanto, secondo il ministero delle Infrastrutture, i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un’opera non assoggettabile a ribasso d’asta in sede di offerta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa e sono quindi sottratti alla logica concorrenziale di mercato.
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