Testo unico_Codice

Appalti: i costi della sicurezza fuori dal prezzo dei lavori

1036 0
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 13 novembre la circolare n. 4536/2012 del ministero delle Infrastrutture con la quale si forniscono alcuni chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. Nella circolare c’è anche un riferimento anche ai costi della sicurezza.
Il Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006), in varie disposizioni ed in particolare in quelle contenute in seno all’art. 131, comma 3, dispone che gli oneri della sicurezza – necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e secondo le indicazioni dell’allegato XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4 – “vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta”. Tale previsione è confermata nel punto 4.1.4. dell’ allegato XV al D.lgs n. 81/2008.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, lettera e) del Regolamento esecutivo del Codice Appalti (DPR 207/2011) tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell’esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso.
Pertanto, secondo il ministero delle Infrastrutture, i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un’opera non assoggettabile a ribasso d’asta in sede di offerta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa e sono quindi sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore