Nuovo volume INAIL, di guida alla verifica periodica delle attrezzature. Il Volume “Apparecchi di sollevamento materiali – L’accertamento tecnico per la verifica periodica” contiene schede tecniche riferite alle macchine di sollevamento materiali ricomprese nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., per costituire un archivio di pratico e immediato utilizzo per i soggetti verificatori.
Le Schede trattano le principali non conformità rilevate sulle attrezzature afferenti al gruppo SC di cui al d.m. 11 aprile 2011, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili
Nell'articolo
Di cosa si compne la Scheda tecnica INAIL sugli Apparecchi di sollevamento materiali
Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:
- una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che ne definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di fabbricazione (da intendersi coincidente con l’anno di immissione sul mercato della macchina) al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile; – una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale. – una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sotto sezioni:
- una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono stati inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
- un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.
Verifica delle attrezzature: cosa dice il Testo Unico di Sicurezza?
L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di sollevamento materiali, elencate nell’allegato VII al medesimo decreto, siano sottoposte a verifiche periodiche, volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La verifica è da sempre uno dei motori dell’attività di sorveglianza del mercato, come ribadito nel nuovo regime di verifica definito dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell’ambito del quale è previsto (punto 3.1.4 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011) che, laddove il verificatore ravvisi delle carenze rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili, ne dia comunicazione in modo da attivare l’iter di sorveglianza del mercato.
Che cos’è la Sorveglianza di mercato? – definizione
Il termine “sorveglianza del mercato” indica l’attività delle autorità degli Stati membri di verifica della conformità dei prodotti disciplinati dalla direttiva successivamente all’immissione sul mercato o alla messa in servizio e di adozione delle misure necessarie riguardo ai prodotti non conformi. La sorveglianza del mercato è pertanto distinta dalla valutazione di conformità, volta a garantire la conformità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio. La sorveglianza del mercato può essere effettuata in qualsiasi momento successivo al completamento della costruzione della macchina, non appena il prodotto in questione viene messo a disposizione per la distribuzione o l’utilizzo nell’UE. Le macchine possono essere esaminate presso la sede di fabbricanti, importatori, distributori, società di noleggio, durante il transito o ai confini esterni dell’UE oppure presso i locali dell’utilizzatore dopo la messa in servizio; tuttavia, in quest’ultimo caso sarà necessario distinguere le caratteristiche della macchina fornita dal fabbricante da quelle che possono risultare da interventi apportati dall’utilizzatore, facendo principalmente riferimento alle istruzioni originariamente fornite dal fabbricante a corredo della macchina.
Valutazione della conformità della macchina: cosa considerare?
Nel valutare la conformità del prodotto, le autorità di sorveglianza del mercato devono tener conto
- dello stato dell’arte, ivi incluse, se del caso,
- le norme armonizzate in vigore al momento dell’immissione sul mercato della macchina e
- l’uso previsto dal fabbricante e all’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
In Italia l’art. 6 del d.lgs. 17/2010 di recepimento della direttiva macchine attribuisce a Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di autorità di sorveglianza del mercato riguardo le macchine e le quasi-macchine e individua l’Inail per gli accertamenti di carattere tecnico.
Non conformità di una macchina: quale procedura seguire?
Se le autorità di sorveglianza del mercato, a seguito di segnalazione di presunta non conformità, nutrono dubbi in merito alla conformità di una macchina o di una quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, possono richiedere al fabbricante la trasmissione del fascicolo tecnico (per le macchine) o della documentazione tecnica pertinente (per le quasi-macchine). Attraverso l’esame di tale documentazione, l’Inail valuta le misure adottate dal fabbricante per far fronte ai rischi associati alla macchina/quasi-macchina, nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili, indicati come presunti non conformi. La mancata trasmissione del fascicolo tecnico della macchina o della documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine, in risposta alla richiesta debitamente motivata avanzata dall’autorità di sorveglianza del mercato, può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina o della quasi-macchina.
Non conformità e obblighi del fabbricante
Laddove, al termine della propria indagine, l’autorità di sorveglianza del mercato rilevi che un prodotto immesso sul mercato non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, essa impone in primo luogo al fabbricante o al suo mandatario di adottare le misure correttive necessarie per renderlo conforme, o di ritirarlo dal mercato entro un termine da essa specificato. Tali misure correttive dovrebbero essere adottate per ogni singola macchina/quasi-macchina avente lo stesso difetto di progettazione o di fabbricazione ed essere applicate in tutto il mercato dell’UE.
Qualora il fabbricante non metta in atto volontariamente le azioni correttive necessarie entro il termine fissato dall’autorità di sorveglianza del mercato, lo Stato membro dovrà adottare le misure necessarie per assicurare il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi. Tali misure devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente alla clausola di salvaguardia. Le autorità di sorveglianza del mercato devono inoltre disporre misure appropriate per avvertire gli utilizzatori, ove possibile, in cooperazione con gli operatori economici interessati, onde prevenire possibili infortuni o danni alla salute derivanti dal difetto identificato
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