Apparecchiature radio: un decreto su sorveglianza e controlli

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In Gazzetta (n.147 del 26-6-2017) il decreto del MISE del 7 aprile 2017, n. 101, che contiene il Regolamento relativo a sorveglianza e controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
Il Decreto sarà in vigore a partire dal prossimo 11 luglio, abrogando il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275.

Il Regolamento su sorveglianza e controlli delle apparecchiature radio


Il Regolamento ha lo scopo (art.1) di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. Si tratta del decreto che ha attuato la direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Apparecchiature radio e sorveglianza


All’articolo 2 il Regolamento adottato con il DM 7/4/2017 spiega in cosa si esplica l’attività di sorveglianza, svolta dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico (istituita presso il MISE): dalla programmazione nazionale della sorveglianza del mercato al coordinamento territoriale, all’individuazione dei casi di intervento di laboratori accreditati, fino alla valutazione del rischio delle apparecchiature radio che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse (let. e). Inoltre, il comma 2 dell’art. 2 spiega come si articola la sorveglianza a livello territoriale attraverso gli ispettorati.

Apparecchiature radio e controlli


Quanto ai controlli, l’articolo 3 spiega che si tratta di verifiche documentali e verifiche fisiche, che si svolgono o presso il distributore (e riguardano la marcatura Ce e la dichiarazione di conformità o di un documento di accompagnamento – vedi le diverse lettere ), oppure presso l’importatore relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo. O ancora sono verifiche presso il fabbricante, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato e si esplicano sempre sulla documentazione d’accompagno dell’attrezzatura.
Si veda poi il punto 3 per l’espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio in servizio o in uso sono da verificare.
L’espletamento dei controlli è sviluppato all’articolo 4: sono svolti dal personale autorizzato e incaricato all’attività ispettiva attraverso l’espletamento delle visite presso le sedi ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell’attività del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato, dell’importatore e del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato, su apparecchiature in servizio o in uso. Il personale può svolgere comunque sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, impianti e altre dipendenze, ha possibilità di acquisire documentazione sule apparecchiature, può prelevare le stesse a fini di verifica o sequestrarle (nei casi previsti al punto 6 dell’art.4). Di contro, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l’importatore, possono decidere il ritiro dell’apparecchiatura dal mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l’eventuale accollo delle relative spese. La visita prevede la realizzazione di un verbale all’Ispettorato territoriale di appartenenza, che verrà girato poi al Ministero che, a sua volta potrà emettere i provvedimenti di richiamo o di ritiro dell’apparecchiatura radio.

Apparecchiature radio e verifiche


L’articolo 6 tratta poi le verifiche di laboratorio eventualmente richieste dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico: si svolgono attraverso un laboratorio accreditato per la materia trattata o, se non esistono laboratori accreditati allo scopo, presso un organismo notificato sotto la cui responsabilità dovranno essere effettuate le prove. L’apparecchiatura viene sigillata e trasportata imballata e al termine dell’attività è redatto un rapporto sulle verifiche. La verifica dell’apparecchiatura è effettuata con sollecitudine con conseguente restituzione in tempi brevi, salvo in caso di sequestro. La restituzione deve avvenire entro il termine di centoventi giorni in caso di prelievo. Qualora siano rilevate difformità sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l’importatore, sono tenuti al rimborso delle spese connesse all’esecuzione delle verifiche di laboratorio, al trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto dall’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 7 aprile 2017, n. 101 Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. (17G00111) (GU n.147 del 26-6-2017)
Vigente al: 11-7-2017

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Redazione InSic

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