L’ANCE chiedeva se il numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al punto 10 dell’allegato II del summenzionato decreto, anche nel caso dell’ora che tratta di contenuti tecnico-pratici, è pari a 25.
La Commissione Interpelli ricorda che l’articolo 3 comma 2 del l’art. 3, comma 2, del D.I. 04/03/2013 prevede che i corsi di formazione siano effettuati in conformità a quanto previsto dall’allegato II del medesimo decreto. L’allegato II individua durata, contenuti minimi, requisiti dei docenti e modalità di erogazione della formazione ed aI punto 5 prevede che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso sia di 25 unità, mentre per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi). Il suddetto principio vale sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento previsti dal punto 10 dell’allegato II
La Commissione ritiene inoltre che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un’ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non sia da ritenersi “attività addestrative pratiche”. In tali casi non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6.
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