Smart Working

Approvato il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile. I riferimenti alla salute e sicurezza dei lavoratori

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Definire, in via negoziale, una cornice di regole  del lavoro agile post-pandemico, individuare, cioè, linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la contrattazione collettiva,  senza, al contempo, creare schemi troppo rigidi.

Questo è l’obiettivo del Protocollo Nazionale sul lavoro Agile redatto con le Parti sociali e diffuso ai media dal Ministero del Lavoro, redatto dal Gruppo di studio “Lavoro agile”, istituito dal ministro Andrea Orlando, lo scorso 13 aprile 2021, con apposito Decreto ministeriale n. 87/2021.

  • Il Gruppo ha presentato una Relazione sul fenomeno del lavoro agile nel quale si fa il punto sulla normativa di riferimento, sulle evoluzioni dello smart-working anche nel periodo pandemico e sulle criticità tutt’ora irrisolte tanto sul piano del diritto del lavoro che della tutela dei lavoratori nonché per gli aspetti più strettamente legati alla salute e sicurezza dei lavoratori agili.
  • All’interno della Relazione anche il “Protocollo congiunto” che segna i punti di convergenza sulle questioni più spinose e non regolate in modo efficace dalla legge”. Il Protocollo rappresenta quindi una delle prime ipotesi di regolazione condivisa con le parti sociali sulla materia, all’indomani del periodo pandemico e sempre con riferimento alle norme della Legge 81/2017 e, per gli aspetti di sicurezza sul lavoro, al Testo Unico di Sicurezza, D.lgs. n.81/2008.

Mettiamo in luce di seguito gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro più interessanti emersi nella relazione ed i riferimenti nel Protocollo a queste tematiche.
Infine un estratto degli articoli del Protocollo salienti rispetto alle tematiche analizzate.

Qui il Testo del Protocollo nazionale sul lavoro agile

Smart Working e sicurezza sul lavoro: le questioni aperte

Le principali questioni aperte in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono le seguenti:

  • Predeterminazione del luogo di lavoro agile;
  • Domicilio come sede di lavoro in smart e De-domiciliarizzazione del luogo di lavoro;
  • Informativa di sicurezza e formazione specifica di smart-working.

Protocollo nazionale sul lavoro agile: il confronto con le parti sociali

Il confronto ha avuto a oggetto, da un lato, la valorizzazione della contrattazione collettiva come fonte privilegiata di disciplina del lavoro agile, fermo restando il vincolo normativo dell’accordo individuale e, dall’altro lato, la definizione di alcuni contenuti regolativi minimi da prevedere nell’accordo individuale, specie con riferimento all’orario di lavoro, al diritto alla disconnessione, al luogo di lavoro, alla parità di trattamento economico-normativo fra lavoratori in presenza e lavoratori da remoto, alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dei dati.

La voro agile: smaterializzazione del luogo di lavoro e verifica della postazione

Nella relazione emerge la problematica della smaterializzazione del luogo di lavoro collegata alla modalità agile come fonte di criticità in termini di salute e sicurezza.

Nonostante l’obbligo per il datore di lavoro di un’informativa sui rischi generali e specifici relativi al lavoro agile da condividere con lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’adempimento dell’obbligo di valutazione della sicurezza e della salubrità di ciascun luogo prescelto resta ardua.

Il Datore deve sì assicurare la sicurezza degli strumenti tecnologici forniti, ma la smaterializzazione crea problematiche relativamente alla verifica della sicurezza e salubrità della postazione di lavoro e al luogo in cui essa si colloca (seduta, scrivania, fonti di illuminazione ecc.) oltre alle criticità relative alla riservatezza dei dati trattati dal lavoratore agile. Se l’elezione del luogo in cui svolgere la prestazione agile resta al lavoratore, al per l’impresa non c’è alcuna certezza sull’idoneità della scelta operata dal dipendente, oltre che un problema di reperibilità del lavoratore stesso.

Smaterializzazione: cosa dice la contrattazione collettiva?

In base ai questionari somministrati alle parti sociali, la contrattazione tende a predeterminare il luogo da cui svolgere il lavoro in modalità agile, anche se ciò aumenta la tendenza a considerare luoghi alternativi al domicilio del lavoratore.

Protocollo nazionale: il vincolo di predeterminazione del luogo di lavoro agile

Secondo il Gruppo di lavoro è possibile, quindi, assumere questa tendenza della contrattazione collettiva alla predeterminazione del luogo in cui svolgere la prestazione da remoto e supportarla attraverso un intervento di modifica della l. n. 81/2017 laddove è definito il lavoro agile.

In particolare, nel rispetto del principio di volontarietà di adesione alla modalità del lavoro agile da parte del lavoratore, nonché aderendo ai vincoli tecnico/organizzativi del processo di lavoro e (soprattutto) al carattere “non necessariamente fisso” della postazione in cui viene svolta la prestazione lavorativa “a distanza”, si ritiene possibile aggiungere all’art. 18, c. 1, l. n. 81/2017 un vincolo di predeterminazione del luogo di lavoro, delegando esplicitamente alla contrattazione collettiva l’onere di individuare la modalità e il grado di predeterminazione e, nel caso, i tipi di luogo da cui è possibile svolgere la prestazione da remoto.

Smart Working da Domicilio: le criticità di sicurezza e di alternanza vita-lavoro

Il Gruppo di lavoro analizza anche l’eventualità che il domicilio rappresenti l’unica soluzione locativa della prestazione di lavoro: ciò comporta e ha comportato soprattutto in pandemia, diverse problematiche:

  • relative alla salute e alla sicurezza;
  • relative alla responsabilità dell’adeguatezza dell’infrastrutturazione tecnologica;
  • relative alla conciliazione vita/lavoro che spesso – quando il luogo del lavoro da remoto è il proprio domicilio – non è realizzata, tradendo uno dei principi a cui è ispirata la l. n. 81/2017.

Contrattazione collettiva e Lavoro agile: verso una de-domiciliarizzazione?

Il gruppo accenna alla tendenza alla de-domiciliarizzazione” del lavoratore in modalità agile, tendenza sposata dalla contrattazione collettiva, non sia la scelta più percorribile con una modifica alla l. n. 81/2017

È certamente possibile, anche in questo caso, intro durre una disposizione che rimandi alla contrattazione collettiva per l’individuazione di luoghi di lavoro alternativi al domicilio, ma le integrazioni – proposte sopra –relative alla predeterminazione del luogo di lavoro sembrano già essere in grado di garantire questa possibilità, spiegano i componenti del gruppo.

Protocollo nazionale Lavoro agile: i vantaggi di una individuazione “terza” del luogo di lavoro

Per favorire l’individuazione di luoghi di lavoro alternativi al domicilio, secondo i commentatori è necessario agire sulla leva dell’incentivazione, individuando anche in sede di contrattazione, luoghi alternativi al domicilio con attenzione ai

  • costi derivanti dall’affitto delle postazioni in “luoghi terzi” (compresa la possibilità di detrazione fiscale);
  • l’infrastrutturazione tecnologica in termini di portata/potenza e di livello di protezione dei dati;
  • l’adeguamento del layout fisico degli spazi (pubblici e privati) adibiti ad attività lavorativa agile.

Lavoro agile e sicurezza: l’informativa di sicurezza non basta?

I commentatori della relazione indicano che già nella normativa 2017 è previsto l’obbligo di informativa scritta, con cadenza almeno annuale, nella quale siano individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

Il lavoratore deve a sua volta cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Informativa di sicurezza: cosa dice la Contrattazione collettiva?

Nulla di più anche dal lato della contrattazione collettiva, dicono i membri del Gruppo di lavoro: le Parti sociali in fase di contrattazione si limitano a prevedere l’informativa obbligatoria per legge e ad attivare – ma solo in alcuni casi – un corso di formazione per i lavoratori, finalizzato a renderli consapevoli della scelta di un luogo di lavoro adeguato.

Anche per i RLS si tratta di un coinvolgimento di carattere meramente informativo ovvero in una funzione di diffusione delle medesime informazioni. E si sottolinea anzi nella contrattazione, che la salubrità e la sicurezza del luogo di lavoro ove si svolge la prestazione in modalità agile sia una responsabilità che ricade sul lavoratore, a cui compete anche il corretto utilizzo della strumentazione di lavoro.

Lavoro agile e pandemia: i rischi emergenti per la sicurezza

Con la fase pandemica, dicono i membri del Gruppo di lavoro sono emersi nuovi rischi derivanti soprattutto dalla sovrapposizione tra ambiente domestico e ambiente di lavoro con le inevitabili ripercussioni su come organizzare lo spazio casalingo, la compresenza degli altri membri della famiglia, in un’ottica che ha visto premiare una certa promiscuità tra vita lavorativa e vita personale, che spesso si è tradotta, come attestano le statistiche, in un elevato numero di infortuni domestici e come confermato da INAIL. https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-lavoro-agile-in-siruazioni-emergenziali.pdf

Protocollo nazionale sul Lavoro Agile: il rischiamo al Testo unico di Sicurezza e una formazione specifica

Secondo i commentatori occorrerebbe rafforzare la disciplina sulla salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, sia richiamando espressamente il T.U. n. 81/2008, sia potenziando la formazione specifica (che peraltro andrebbe definita in sede di accordo individuale)., come confermato anche dalla circolare INAIL n. 48/2017.

In sede di accordo individuale sarebbe anche opportuno specificare le modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di sicurezza e il ruolo del lavoratore nell’attuazione delle misure stesse (ad esempio, ponendo a carico del medesimo l’obbligo di comunicare i dati in suo possesso relativi al luogo di svolgimento della prestazione e che il datore di lavoro dovrà considerare ai fini della valutazione dei rischi), anche per non far ricadere la responsabilità della salubrità e sicurezza del luogo solo su di esso lavoratore.

In ogni caso la responsabilità della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa (in modalità agile) dovrebbe ricadere sul datore di lavoro, tenuto a verificarne periodicamente l’adeguatezza rispetto al lavoro da svolgere, la funzionalità e la sicurezza.

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Salute e sicurezza nello Smart Working
Le novità introdotte dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81
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Avv. Antonio Porpora
Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali. Professore a contratto Università La Sapienza di Roma. Avvocato del Foro di Roma

D.ssa Lucina Mercadante
Auditor sistemi di gestione della sicurezza, esperta valutazione dei rischi
Consulente Professionale INAIL

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it