Assicurazione infortuni-Malattie Professionali: una Guida INAIL

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Dopo la Guida all’Assicurazione, INAIL pubblica una Guida alle Prestazioni, che si propone di delineare, nei tratti essenziali, il contesto previdenziale nel quale è inserito l’Istituto e la più recente evoluzione normativa che ha riguardato l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Si parte dall’analisi delle differenze fra assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali individuandone l’oggetto e gli aspetti legati alla tutela e automaticità delle prestazioni, oggetto di specifiche schede distinte nelle varie tipologie di prestazioni: economiche, sanitarie, socio-sanitarie ed integrative.
Riportiamo di seguito alcune indicazioni utili da ricordare per l’accesso alle prestazioni e gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro.

In caso di infortunio

Il lavoratore ha l’obbligo:

• di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio;
• di comunicare subito al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) e degli eventuali successivi (che pervengono telematicamente all’Inail).
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve fornire al datore di lavoro copia cartacea del certificato medico.
Nel caso in cui il titolare artigiano non abbia la possibilità di provvedere alla denuncia, è fatto obbligo al sanitario che ha prestato le prime cure informare l’Inail.

Il datore di lavoro ha l’obbligo:

• se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno, di inviare telematicamente all’Inail, ai soli fini statistici, entro 48 ore, la comunicazione dei dati dell’infortunio, corredata dei riferimenti del certificato (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi );
• se le conseguenze dell’infortunio non sono guaribili entro tre giorni, di inviare telematicamente la denuncia, ai fini assicurativi, entro due giorni all’Inail, corredata dei suddetti riferimenti del certificato.
I dati delle certificazioni mediche sono reperibili per il datore di lavoro nell’applicativo dedicato all’interno dei servizi telematici del sito www.inail.it.
Con l’invio telematico della denuncia di infortunio si intende assolto l’obbligo, per il datore di lavoro, di denunciare all’autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore può denunciare egli stesso l’infortunio.
In caso di infortunio mortale, o per il quale si prevede la morte, la denuncia deve essere fatta entro le ventiquattro ore dall’evento con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio.
• di pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio nonché il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione.
L’Inail, ricevuta la denuncia di infortunio, verifica la presenza dei requisiti previsti dall’assicurazione (causa violenta, occasione di lavoro, inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a tre giorni ovvero la morte) e procede agli accertamenti ritenuti necessari attraverso la richiesta di ulteriori notizie al datore di lavoro, al lavoratore, ad altri dipendenti. Dispone accertamenti ispettivi o richiede l’inchiesta amministrativa all’Ispettorato territoriale del lavoro. Nei casi mortali può richiedere l’autopsia e/o prendere in esame il certificato necroscopico.
Nei casi di dubbio sulla natura dell’infermità denunciata come infortunio sul lavoro o malattia professionale, le prestazioni vengono erogate, per effetto della Convenzione stipulata tra Inail e Inps, dal primo ente che riceve il relativo certificato medico.
Il diritto a ricevere le prestazioni Inail si prescrive nei 3 anni e 150 giorni dalla data dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale.
Il termine di prescrizione per ottenere le prestazioni Inps, nel caso in cui l’infermità non dipenda da infortunio o da malattia professionale ma venga qualificata come malattia, è di 1 anno.
Nel caso in cui i lavoratori ne abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche l’assistenza dei Patronati che, per legge, tutelano i diritti anche dei lavoratori infortunati in forma del tutto gratuita.

In caso di malattia professionale

Se il lavoratore svolge attività lavorativa deve:
denunciare la malattia al proprio datore di lavoro entro 15 giorni da quando si è manifestata;
presentare al datore di lavoro i riferimenti del certificato di malattia professionale e, in caso di prosecuzione delle cure, i riferimenti dei certificati compilati dal medico curante e già trasmessi telematicamente all’Inail.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve fornire al datore di lavoro copia cartacea del certificato medico.
I dati delle certificazioni mediche sono reperibili, per il datore di lavoro, nell’applicativo dedicato all’interno dei servizi telematici del sito www.inail.it.
Se il lavoratore non svolge attività lavorativa, può presentare direttamente all’Inail la domanda di riconoscimento della malattia professionale.
Il datore di lavoro è tenuto a pagare per intero la giornata in cui si è manifestata la malattia professionale, se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro e a presentare la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni da quando il lavoratore ne ha dato a lui comunicazione, indicando i riferimenti del certificato. L’Inail eroga le prestazioni dal quarto giorno successivo a quello in cui si è manifestata la malattia professionale fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.
Se la malattia professionale non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni Inail entro 3 anni e 150 giorni (termine di prescrizione) dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata.

Redazione InSic

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