In questo approfondimento riportiamo le principali modifiche apportate alla Direttiva 2019/1616 che riporta i riferimenti delle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che regola l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di queste attrezzature.
In base all’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE le attrezzature a pressione e gli insiemi (art.4, paragrafi 1 e 2) che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I della direttiva.
Nell'articolo
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1844: armonizzazioni per estintori d’incendio portatili e pompe di calore
Con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1844 del 28 settembre 2022 la Commissione modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d’incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d’acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1844: le modifiche alla Decisione 2019/1616
La Decisione 2022/1844 modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616
- nell’allegato I che elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE.
- nell’allegato II ove figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella comunicazione 2016/C 293/01.
Vediamo di seguito tutte le modifiche.
Le nuove norme armonizzate per estintori di incendi, prove non distruttive e tubazioni
CEN ha rivisto le norme armonizzate
- EN 3-8:2006/AC:2007,
- EN ISO 9712:2012
- EN 10253-2:2007
I loro riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01 della Commissione, che ha portato all’adozione delle norme armonizzate
- EN 3-8:2021: estintori d’incendio portatili
- EN ISO 9712:2022: prove non distruttive
- EN 10253-2:2021: tubazioni.
Le nuove norme armonizzate per caldaie a tubi d’acqua
Il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate riportate in comunicazione 2016/C 293/01:
- EN 12952-2:2011
- EN 12952-5:2011
- EN 12952-6:2011
- EN 12952-10:2002.
Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti:
- EN 12952-2:2021
- EN 12952-5:2021
- EN 12952-6:2021
- EN 12952-10:2021.
Le nuove norme armonizzate per serbatoi, compensatori e valvole per impianti di refrigerazione
Il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate riportate in comunicazione 2016/C 293/01
- EN 13121-1:2003
- EN 14917:2009+A1:2012
- EN 12284:2003.
Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti:
- EN 13121-1:2021 sui serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro
- EN 14917:2021 sui compensatori di dilatazione
- EN ISO 21922:2021 sulle valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore.
Le nuove norme armonizzate per tubazioni industriali metalliche
Il CEN ha modificato le seguenti norme armonizzate riportate nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione
- EN 13480-2:2017
- EN 13480-5:2017
- EN 13480-3:2017.
Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti:
- EN 13480-2:2017/A8:2021
- EN 13480-5:2017/A2:2021
- EN 13480-3:2017/A4:2021.
Inoltre, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 12516-2:2014 il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2016/C 293/01. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 12516-2:2014+A1:2021.
Allegato I e II della Direttiva 2019/1616: le nuove voci di norme armonizzate
In base alle modifiche apportate dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1844 del 28 settembre 2022, l’ALLEGATO I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:
1) | le voci 11, 12 e 29 sono soppresse; |
2) | le seguenti voci 11 bis, 12 bis e 29 bis sono inserite al punto appropriato, in ordine sequenziale secondo il numero della voce:N.Riferimento della norma«11 bis.EN 13480-2:2017Tubazioni industriali metalliche – Parte 2: MaterialiEN 13480-2:2017/A3:2018EN 13480-2:2017/A1:2018EN 13480-2:2017/A2:2018EN 13480-2:2017/A7:2020EN 13480-2:2017/A8:2021»«12 bis.EN 13480-5:2017Tubazioni industriali metalliche – Parte 5: Collaudo e proveEN 13480-5:2017/A1:2019EN 13480-5:2017/A2:2021»«29 bis.EN 13480-3:2017Tubazioni industriali metalliche – Parte 3: Progettazione e calcoloEN 13480-3:2017/A3:2020EN 13480-3:2017/A1:2021EN 13480-3:2017/A2:2020EN 13480-3:2017/A4:2021». |
3) | sono aggiunte le voci seguenti:N.Riferimento della norma«51.EN 3-8:2021Estintori d’incendio portatili – Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-752.EN ISO 9712:2022Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712:2021)53.EN 10253-2:2021Raccordi per tubazioni da saldare di testa – Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo54.EN 12516-2:2014+A1:2021Valvole industriali – Resistenza meccanica dell’involucro – Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio55.EN 12952-2:2021Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori56.EN 12952-5:2021Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 5: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia57.EN 12952-6:2021Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia58.EN 12952-10:2021Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 10: Requisiti dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni59.EN 13121-1:2021Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra – Parte 1: Materie prime – Condizioni di specifica e criteri di accettazione60.EN 14917:2021Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione61.EN ISO 21922:2021Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Valvole – Requisiti, prove e marcatura (ISO 21922:2021)». |
In base alle modifiche apportate dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1844 del 28 settembre 2022, l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:
«47. | EN 10253-2:2007Raccordi per tubazioni da saldare di testa – Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo | 3.4.2024 |
48. | EN 12284:2003Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Valvole – Requisiti, prove e marcatura | 3.4.2024 |
49. | EN 12516-2:2014Valvole industriali – Resistenza meccanica dell’involucro – Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio | 3.4.2024 |
50. | EN 12952-10:2002Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione | 3.4.2024 |
51. | EN 12952-2:2011Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori | 3.4.2024 |
52. | EN 12952-5:2011Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 5: Costruzione delle parti in pressione della caldaia | 3.4.2024 |
53. | EN 12952-6:2011Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia | 3.4.2024 |
54. | EN 13121-1:2003Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra – Parte 1: Materie prime – Condizioni di specifica e condizioni per l’uso | 3.4.2024 |
55. | EN 14917:2009+A1:2012Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione | 3.4.2024 |
56. | EN 3-8:2006Estintori d’incendio portatili – Parte 8: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la costruzione, la resistenza alla pressione e le prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 barEN 3-8:2006/AC:2007 | 3.4.2024 |
57. | EN ISO 9712:2012Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712: 2012) | 3.4.2024». |
Rettifica 2014 alla Direttiva 2014/68
Sulla GUUE (L 189 del 27 giugno 2014 ) è stata pubblicata una rettifica alla direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
La rettifica riguarda l’articolo 14 relativo alle “Procedure di valutazione della conformità“ da applicare a un’attrezzatura a pressione determinate in base alla categoria stabilita all’articolo 13, in cui è classificata l’attrezzatura.
In base alla Rettifica gli Stati membri non ostacoleranno la messa a disposizione/in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016.
In particolare si modifica il paragrafo 7 che così recitava:
«7. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all’articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e il cui uso sia nell’interesse della sperimentazione.»
e che ora recita:
«7. In deroga ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all’articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell’interesse della sperimentazione.».
Un ulteriore modifica, stavolta di ordine temporale riguarda l’articolo 48 (Disposizioni transitorie) della direttiva 2014/68/UE: al paragrafo 2 che disponeva “Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 1 giugno 2015”.
La modifica riguarda il termine finale che viene fissato al 19 luglio 2016.
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