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Attrezzature di lavoro: definizione, soggetti abilitati e normativa di riferimento su verifiche e controlli

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Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 71) deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (articolo 70), “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi”; inoltre, dette attrezzature devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

In questo articolo analizziamo:

  • cosa si intende per attrezzatura
  • chi deve svolgere i controlli sulle attrezzature
  • il contenuto del DM 11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche
  • il ruolo dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche: qui l’ultimo elenco di soggetti abilitati aggiornato.

Cosa si intende per attrezzatura di lavoro?

Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l’attrezzatura di lavoro come:

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.

Il significato della definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come attrezzature e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I.

(per info si veda la Scheda INAIL in materia di attrezzature di lavoro).

Controlli sulle attrezzature: chi deve farli e quando?

Come disposto dalla normativa: “Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida”, deve provvedere ad una serie di controlli.

I risultati dei controlli (cfr. D.Lgs. 81/2008, art. 71, comma 8) devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il comma 11 prevede che “il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato”.

Attrezzature: cosa deve fare il datore di lavoro

l datore di lavoro – come previsto dall’art. 71, comma 8 del T.U. – provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Il DM 11 aprile 2011

Il D.M. 11 aprile 2011 disciplina:

  • le procedure di denuncia e le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro definite all’allegato VII del D.Lgs. 81/08;
  • i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono coadiuvare gli organismi pubblici INAIL (che ha assorbito le funzioni dell’ex ISPESL) ed ASL nell’esecuzione di tali verifiche.

Verifiche su attrezzature: chi le deve effettuare?

  • Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l’INAIL,
  • Ricade in capo alle ASL o alle agenzie regionali protezione ambiente (ARPA) – nelle regioni dove sono state attribuite loro le funzioni – la titolarità delle verifiche periodiche successive, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.

Poiché la capacità organizzativa degli enti preposti è disomogenea sul territorio è previsto che l’INAIL e le ASL, possano provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro o con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

I soggetti abilitati alle verifiche periodiche

In ogni caso, tali enti possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4 (art. 2, D.M. 11/04/2011).

La scelta del soggetto pubblico e privato viene fatta dal datore di lavoro all’atto della richiesta di verifica. È prevista la realizzazione di un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere. Tale elenco viene costituito presso INAIL e presso le ASL o anche su base Regionale. Il decreto fa espressamente salvi diversi D.M. rivolti a specifiche attrezzature e, all’articolo 6 si citano alcuni decreti che continuano a rimanere in vigore.

Iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati

L’iscrizione ha validità quinquennale, ed è regolata in base al decreto interministeriale 11 aprile 2011: per il rinnovo dell’iscrizione, il Ministero richiama il punto 4 dell’Allegato III, dove si richiede all’operatore di presentare istanza di rinnovo alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale istanza, ricorda il Ministero, va sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, e dovrà essere prodotta completa della documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. L’istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.

L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica a: PEC: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e verificheperiodiche@lavoro.gov.it.

Per info si veda la Circolare n.11 del 17 maggio 2017 dei INAIL.

Istanza di rinnovo dell’iscrizione del soggetto abilitato

Nella Circolare n. 11/2017 il Ministero elenca anche la Documentazione da allegare all’istanza di rinnovo ed una previsione finale sull’istruttoria per le istanze di rinnovo, condotta dalla Commissione ministeriale, che procederà all’istruttoria delle istanze di rinnovo secondo le modalità previste per l’abilitazione dall’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011, tenendo conto anche di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali (secondo quanto previsto ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 del medesimo Allegato III).

Il ministero ricorda anche che, ai sensi del punto 5.4, può procedere, attraverso la Commissione, al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati, nel corso del quinquennio di validità dell’abilitazione.

Incaricati alle verifiche periodiche: capacità professionale e addestramento

Il personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

Questa esperienza, spiega il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR). seguendo un’attività di addestramento come verificatore – adeguatamente riportata nel proprio curriculum.

Tale attività di addestramento si articola come segue:

a) affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell’evidenza di tale affiancamento, alla firma del “Verificatore” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistilo in affiancamento esclusivamente alfine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto

b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;

c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

Dati sulle attrezzature da comunicare

Si tratta dei seguenti dati:

regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione);

data del rilascio;

data della successiva verifica periodica;

datore di lavoro;

tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;

costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola

• per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione.

Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica vanno conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

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Redazione InSic

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