La circolare si articola in tre punti e risponde ai quesiti sorti intorno all’Accordo 22 febbraio 2012 che individua le attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione degli addetti e le modalità per il suo riconoscimento, disciplinando i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, ai sensi del Testo Unico (art. 73 co.5).
Il primo dei tre chiarimenti riguarda il settore agricolo e ricorda la possibilità per il lavoratore autonomo, il datore di lavoro utilizzatore dell’attrezzatura e il lavoratore subordinato, di attestare la propria esperienza (non antecedente a dieci anni) nell’utilizzo delle macchine agricole attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si specifichi che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale.
Nel secondo punto si affronta invece la questione dell’utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro per i quali è richiesta una specifica abilitazione, che non è invece necessaria nelle operazioni di semplice spostamento a vuoto, di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Infine, nell’ultimo punto il ministero del Lavoro ricorda che per il corso di aggiornamento degli operatori, le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possono essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.
In allegato alla notizia troverete sia il pdf della circolare n.12/2013 che un articolo di approfondimento sui contenuti dell’Accordo del 22 febbraio 2012 in materia di abilitazione degli operatori all’uso di determinate attrezzature di lavoro
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