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Cantieri edili: che differenza c’è fra costi e oneri della sicurezza?

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Che differenza c’è fra tra costi ed oneri della sicurezza? a chi spetta la quantificazione dei “costi” della sicurezza necessarie per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori in cantiere?
Sin dalla pubblicazione del D.Lgs n. 494/96 si è fatta spesso confusione, anche da parte di organi istituzionali, per quanto riguarda la quantificazione delle spese necessarie per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori in cantiere, in quanto i termini “costi” ed “oneri” sono stati spesso utilizzati in modo generalizzato e non opportunamente distinto, e, in qualche caso, venivano indicati, in modo generico, come “spese”.
È necessario invece non sbagliare nell’indicazione del termine corretto in quanto, in caso contrario, non viene individuato con chiarezza il soggetto che deve sostenere queste spese, infatti bisogna prima di tutto evidenziare che i “costi” sono a carico del committente, mentre gli “oneri” sono a carico dell’impresa esecutrice.
Per rispondere alla domanda, traiamo spunto dall’articolo: “Costi e oneri della sicurezza nei cantieri edili.” di Giulio Lusardi, rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.8/2020 (sfoglia l’indice!)

Cosa sono i costi della sicurezza?

Si tratta di costi derivanti dalla stima fatta da parte del CSP e riportati nel Piano Sicurezza e coordinamento PSC, secondo le indicazioni dell’allegato XV del D.Lgs n. 81/08.
A questi costi l’impresa è vincolata “contrattualmente” in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nell’esecuzione dei lavori e individuano esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere.
L’indicazione di questi interventi e di queste procedure lavorative deriva da scelte di discrezionalità tecnica del CSP/Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso.

Cosa sono gli oneri aziendali sella sicurezza?

Si tratta di oneri afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche “ex lege” o “propri”, necessari per la risoluzione dei rischi specifici dell’appaltatore), relativi alle misure per la gestione, da parte dell’operatore economico, dei rischi derivanti dalle specifiche lavorazioni, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali.

La spesa per un DPI è un costo per la sicurezza o un onere per la sicurezza?

Molto utile è stato, in ogni caso, il chiarimento riportato nel documento ITACA“Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici” del settembre 2015.
La confusioni che spesso si fa tra i termini “oneri” e costi” dipende dal fatto che alcune spese, per esempio i DPI (caschi, occhiali, tute, scarpe, guanti, tappi auricolari), nella generalità dei casi costituiscono “oneri” della sicurezza in quanto afferiscono direttamente al datore di lavoro, essendo il suo utilizzo tassativamente richiesto dalla normativa di sicurezza, ma devono essere invece considerati come “costi” nel caso in cui il loro utilizzo risulti indispensabile, secondo le indicazioni fornite dal CSP nel PSC, in presenza di lavorazioni interferenti.

Chi quantifica i costi della sicurezza?

Per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici, mentre la quantificazione dei “costi” della sicurezza è rimessa alle stazioni appaltanti, la determinazione e conseguente indicazione, all’interno dell’offerta, degli “oneri” aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici, che partecipano alla procedura di gara.
Però è opportuno evidenziare che, in ogni caso, spetta alla stazione appaltante la valutazione della “congruità” dell’importo destinato alla sicurezza previsto dagli operatori economici.
Al riguardo, in passato, vi sono stati pareri contrastanti da parte del Consiglio di Stato sulla liceità dell’esclusione dalla partecipazione alla gara di appalto delle imprese che non avevano riportato, nell’offerta, l’indicazione degli oneri aziendali della sicurezza.
Il documento Itaca sopra citato ha quindi evidenziato la necessità, da parte delle stazioni appaltanti, di formulare espressamente la richiesta della indicazione degli oneri aziendali nel bando di gara, in modo da evitare dubbi ed incertezze ai concorrenti interessati a partecipare alla procedura, e di inserire nel medesimo bando, in maniera chiara, le conseguenze della loro mancata indicazione sull’esito della gara.

Approfondisci sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!

Costi e oneri della sicurezza nei cantieri edili. Un’analisi alla luce dei provvedimenti anti-contagio
Giulio Lusardi
rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.8/2020 (sfoglia l’indice!)

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Redazione InSic

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