Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 individua i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In questa pagina riportiamo i criteri e requisiti del docente formatore in sicurezza, un riferimento ai corsi che è chiamato a svolgere ed alcuni suggerimenti sui possibili percorsi formativi organizzati da Istituto Informa e sugli strumenti per organizzare un corso di formazione in sicurezza che EPC Editore ha realizzato negli anni.
Infine, i riferimenti agli articoli di commento sul Decreto e un richiamo agli ultimi aggiornamenti normativa su questa cruciale figura del mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell'articolo
Formatore in sicurezza: la normativa di riferimento
In materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro
- Il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 2011 definiscono l’obbligatorietà della formazione al fine di conseguire il titolo di docente-formatore.
- Il Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, definisce i criteri le modalità ed i requisiti necessari per accedere al corso di formazione per diventare docente/formatore in sicurezza sul lavoro.
Cosa fa il formatore per la sicurezza?
Il Docente-formatore in salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di svolgere i corsi di formazione in sicurezza sul lavoro per le figure professionali riconosciute dal D.lgs. n. 81/2008 (e regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011):
- all’articolo 34 del D.Lgs. n.81/2008 – datore di lavoro che svolga i compiti di RSPP
- all’articolo 37 – lavoratori e loro rappresentanti (RLS), preposti, dirigenti.
Chi può fare il formatore?
Chi vuole intraprendere la carriera di formatore in sicurezza deve avere una comprovata conoscenza della materia, ma anche una certa esperienza della materia e capacità didattica per l’esposizione delle diverse materie che compongono il mondo della sicurezza sul lavoro e per condurre una lezione tanto in aula in presenza dei discenti, che online in videoconferenza.
Quali sono i requisiti del formatore in sicurezza sul lavoro
Il DI del 6 marzo 2013 (nel suo allegato) individua
- un Prerequisito di istruzione: il possesso di un diploma di scuola di secondo grado (ne sono esclusi i datori di lavoro -formatori nella propria azienda)
- e il possesso di almeno 1 dei 6 criteri fondamentali per la qualificazione del formatore.
I 6 criteri fondamentali per la qualificazione del formatore
- Precedente esperienza come formatore sulla sicurezza (almeno 90 ore negli ultimi 3 anni) nell’area tematica oggetto della docenza.
- Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione … ) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
- o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia o in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
- Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
- almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
- o abilitazione all’insegnamento,
- o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
- o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
- o in alternativa corso/i formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
4. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) .
- almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
- o abilitazione all’insegnamento,
- o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
- o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
- o in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
5. Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
- o abilitazione all’insegnamento,
- o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
- o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia o in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
6. Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
- o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale m Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
- o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- o in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
- o in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
Formatore in sicurezza: ogni quanto l’aggiornamento?
In base al DIM 6 marzo 2013 è previsto un aggiornamento con periodicità triennale attraverso
- la frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Quali sono i corsi di formazione per formatori in sicurezza in aula e online?
Vuoi intraprendere un percorso formativo per diventare formatore in salute e sicurezza? 5 requisiti su 6 indicano lo svolgimento di uno specifico corso di formazione per formatori in sicurezza sul lavoro.
Istituto Informa organizza ogni anno, due volte all’anno il
Corso di formazione per i formatori della sicurezza – Metodi e strumenti per comunicare il rischio
IN VIDEOCONFERENZA – Prossima data: Roma, 6 – 7 – 8 ottobre 2021
- Conforme al Decreto del 6 marzo 2013 sui “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”
- Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Dirigenti, Preposti e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il corso prevede lo svolgimento di tecniche di role-playing, simulazioni e videoriprese, per maturare consapevolezza sui propri punti di forza e sulle aree di miglioramento. Il corso è inoltre valido come aggiornamento RSPP e ASPP.
I Docenti del corso Formatore-formatori di Istituto Informa
Il corso sarà tenuto da due autorevoli ed esperti in materia di salute e sicurezza
- Dott. Stefano Massera – Esperto sistemi di gestione della sicurezza e valutazione dei rischi (Consulente Professionale INAIL)
- Prof. Francesco Tulli – Psicologo del lavoro e dell’organizzazione. Consulente di Direzione Aziendale.
Scopri il Corso, le valutazioni fornite dai nostri discenti sul sito di istituto Informa!
Per approfondire sui contenuti del DIM 6 marzo 2013 sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Quali sono gli strumenti per organizzare un corso di formazione in sicurezza sul lavoro?
Vuoi diventare formatore in sicurezza e non conosci gli strumenti necessari per realizzare i corsi di formazione in salute e sicurezza sul lavoro?
EPC Editore ha realizzato una COLLANA di Volumi: Supporti per la formazione in digitale
La collana è composta da volumi che contengono una traccia di corso di formazione e che forniscono al docente tutti Tutti gli strumenti necessari per realizzare i corsi di formazione in salute e sicurezza sul lavoro e non solo in un prodotto informatico navigabile.
Tutto il materiale inoltre può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al mutare delle normative di riferimento.
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Decreto interministeriale del 6 marzo 2013: il commento sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro
il Decreto interministeriale 6 marzo 2013 sui requisiti dei formatori è stato oggetto di approfondimento sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro nei seguenti numeri.
Gli articoli sono a disposizione degli utenti abbonati alla rivista in formato digitale e cartaceo!
Ambiente e Sicurezza | Novembre | 2020 | Confini di un’adeguata formazione e informazione: il parere della Corte di Cassazione | Alessia Bianchi |
Ambiente e Sicurezza | Febbraio | 2019 | Identificazione dei soggetti formatori: chi può organizzare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro? | Lorenzo Fantini |
Ambiente e Sicurezza | Lug/Ago | 2014 | Formazione in sicurezza gli obblighi, i reati e la figura del formatore | Alessio Scarcella |
Ambiente e Sicurezza | Giugno | 2013 | La figura del formatore: luci ed ombre sui criteri di qualificazione | Cinzia Frascheri |
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