Secondo l’Associazione l’articolo 40 del testo unico di Sicurezza va profondamente rivisto e adeguatamente modificato, in modo da attuare anche i “Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale”, così da non ridurli “a semplice raccolta di dati, obbligatoria e sanzionata, peraltro con dati di dubbia utilità”.
Per quanto riguarda l’invio di dati da parte del Medico Competente al SSN, SIMLI pone come imprescindibile la creazione di un Sistema nazionale di generazione e di circolazione delle informazioni che riguardino le attività di Prevenzione e tutela di Salute e Sicurezza dei lavoratori che dovrà essere rispettoso del ruolo di pari dignità da assegnare alle competenze mediche, così come a tutte le altre figure tecniche, e a cui dovrebbero partecipare, secondo l’Associazione, tutti gli attori della Prevenzione. Pertanto, si prevede sia concesso il tempo necessario per consentire una reale e concreta collaborazione al fine di pervenire ad un prodotto che sia veramente rispettoso delle finalità per cui è stato previsto.
Il SILMI è quindi contraria all’attuale Allegato 3B che non consente il raggiungimento di tali obiettivi e ne chiede una radicale modifica o la sua abrogazione.
SIMLI sottolinea infatti che “I dati richiesti con l’attuale modello non possiedono valore epidemiologico né da essi è possibile estrarre risultati scientificamente validi, tali da migliorare le attività di Prevenzione o le modalità di svolgimento dell’attività professionale dei Medici Competenti. Non è comprensibile il motivo sanitario delle richieste su alcune voci come, ad esempio, quelle che riguardano il giudizio di idoneità, da cui risulta solo un valore numerico privo di significato: l’espressione del giudizio di idoneità, infatti, è riferita alla mansione specifica e non al rischio che – nell’attuale allegato – appare invece essere assunto come determinante di riferimento”.
II sistema dovrà consentire ai Medici competenti una partecipazione attiva sul piano sanitario ed evitare carichi burocratici inutili, garantendo nel contempo la sicurezza informatica del sistema che si intende avviare, e le finalità esclusivamente preventive del dato, e concretamente non dovrà essere prevista la trasmissione dei dati già acquisiti dalla PA e facilmente ottenibili da altre fonti, quali database di INPS, INAIL, SSN etc, o dati in possesso dello stesso datore di lavoro.
Secondo SIMLI, sulla base di esperienze straniere, andrebbero privilegiati metodi che puntino alla raccolta di dati ottenuti da campioni di lavoratori rappresentativi di aree o di attività di volta in volta ritenute prioritarie. Tale imponente raccolta di dati dovrà essere svolta dai Medici Competenti solo su base volontaria e adeguatamente incentivata, ad esempio, con l’attribuzione di crediti ECM in Medicina del Lavoro o con percorsi preferenziali per incarichi nell’ambito della stessa Pubblica Amministrazione, o prevedendo forme di compenso vero e proprio.
SIMLII chiede, infine, l’eliminazione della sanzione prevista dall’art 58 per inadempienza nell’invio dei dati attualmente previsti dall’allegato 3B, una sanzione che non solo contraddice lettera e spirito dell’auspicabile nuovo modello di collaborazione che sarebbe percepito dal medico competente come meno vessatorio ed inutile, ma che, anche nella situazione attuale, appare eccessiva e del tutto sproporzionata.
In allegato alla notizia il documento comune approvato dal SIMLI.
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