Il caso prospettato
Il legale rappresentante di una ditta Srl ed un suo dipendente erano stati ritenuti responsabili di avere contribuito a cagionare lesioni personali gravi ad un lavoratore della medesima ditta.Nella fattispecie, al legale rappresentante si contestava di non aver valutato i rischi derivanti dall’uso di un carrello, con specifico riferimento al rischio di investimento, durante le operazioni di movimentazione dei carichi sospesi; di non avere predisposto una segnalazione idonea e di non avere adottato misure organizzative, atte ad evitare possibili investimenti dei lavoratori, nel corso delle operazioni di movimentazione dei carichi.Al lavoratore si contestava invece, di avere manovrato l’impianto di sollevamento e trasporto dei carichi senza essersi assicurato dell’assenza di persone nel raggio di azione dell’impianto. Infatti, è stata la sua avventata manovra della benna, mediante radiocomando, ad avere provocato l’investimento del dipendente che ha riportato delle gravi lesioni.
Il giudizio della Cassazione
In merito alla vicenda, la Corte ha confermato la responsabilità di entrambi gli imputati in quanto, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza di misure di prevenzione, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento negligente del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando il suo agire sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.Il Collegio ha inoltre sottolineato che il comportamento dell’operaio infortunato non poteva ritenersi né imprevedibile né abnorme, giacché aveva agito per eseguire una prestazione di lavoro ed ha sottolineato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni.
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi resistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provata che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento.
Infatti, si deve considerare abnorme quel tipo di comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
Bisogna però sottolineare che l’eventuale colpa concorrente di un lavoratore non può avere alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.
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