Contravvenzioni di sicurezza sul lavoro: come si articola la procedura di estinzione?

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La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, disciplinata dal D.Lgs. 758/1994, si presenta particolarmente complessa. L’intento del legislatore è infatti quello di accelerare il ripristino della situazione di legalità, attribuendo al trasgressore adempiente un trattamento di favore. La procedura però evidenzia una serie di passaggi legati da un vincolo di subordinazione e pregiudizialità tecnica, oltre che logica.
Vediamo come si articola la procedura di estinzione.

Come si estinguono le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro

La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, disciplinata dal D.Lgs. 758/1994, si presenta particolarmente complessa.
L’Organo di Vigilanza (tendenzialmente l’ispettore della ASL competente ovvero l’ispettore del lavoro), ove accerti la contravvenzione, deve impartire al trasgressore un’apposita prescrizione allo scopo di eliminare l’irregolarità individuata; a tal fine stabilisce un termine di adempimento non eccedente il periodo tecnicamente necessario, prorogabile in casi di particolare complessità per non più di sei mesi (art. 20 comma 1).
L’Organo di Vigilanza deve dare immediata notizia del reato al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 347 c.p.p., il quale sospende il procedimento penale dal momento dell’iscrizione della notitia criminis nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., in attesa che si concluda tutta la procedura di prescrizione (artt. 22, comma 4, e 23).
Infatti, decorso il termine assegnato all’autore dell’illecito e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla scadenza, l’Organo di Vigilanza deve verificare se la violazione accertata sia tata eliminata nel rispetto del termine e delle modalità indicate. In caso affermativo l’Organo ammette il contravventore al pagamento (entro 30 giorni) in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista per il reato accertato (art. 21) e comunica al Pubblico Ministero se il trasgressore abbia adempiuto anche al pagamento della somma suddetta.

In seguito, si prospettano due differenti conseguenze: in caso di adempimento e pagamento la contravvenzione è da considerarsi estinta e il Pubblico Ministero, ricevuta la comunicazione dall’Organo di Vigilanza, è tenuto all’archiviazione della notitia criminis del procedimento nel frattempo sospeso; in caso di inadempimento il procedimento penale è destinato invece a proseguire secondo la sua ordinaria disciplina.

Contravvenzioni in ambito di igiene e sicurezza del lavoro.

Novità in materia di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994
Elena Baruffaldi (Cultrice di Diritto del Lavoro – Università degli Studi di Milano)
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.1/2020

Redazione InSic

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