Fra questi, compare la ratifica della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002 e della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
Gli atti oggetto del ddl di ratifica sono diretti a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che a livello di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.
Queste norme internazionali costituiscono un quadro di riferimento per l’istituzione e l’attuazione di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro adattabili alle condizioni nazionali.
La strategia promossa in questi strumenti prevede azioni in quattro ambiti:
-formulazione, attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro;
-promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione, la collaborazione e la cooperazione piena e a tutti i livelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, nonché di tutte le altre persone interessate;
definizione delle funzioni, delle responsabilità, degli obblighi e dei rispettivi diritti degli interlocutori sociali;
-sviluppo e diffusione delle conoscenze, istruzione, formazione e informazione.
La Convenzione n. 187 ed i principi ispiratori
La Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187 adottata il 15/6/2006 e oggetto di recente Ratifica richiede (art.2) che ogni ratificante promuova il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l’elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.Inoltre si richiede espressamente che ogni Membro adotti misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro, tenendo conto dei principi ILO.
Nella Convenzione (art.4) sottolineiamo quanto indicato sull’elaborazione del “Sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro”, al cui interno ricade la legislazione, i contratti collettivi, gli organismi nazionali responsabili della stessa, meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione, misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti.
A livello di organi si richiede la presenza di uno o più organi consultivi nazionali tripartiti competenti, servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, servizi di formazione, servizi sanitari sul lavoro e di ricerca.
Un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell’ILO.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore