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Conversione DL UCRAINA: modifica al TUS sulla comunicazione dei lavoratori occasionali da piattaforme digitali

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All’interno del DL UCRAINA convertito, Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ( qui il Testo ufficiale definitivo in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 67 del 21 marzo 2022), coordinato con la Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 spunta una modifica al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) all’articolo 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del  lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), già oggetto di numerose modifiche ad opera del DL Fiscale .

Comunicazione di lavoratori autonomi occasionali intermediate da piattaforme digitali: no alla sospensione. Modifiche dal DL UCRAINA

La modifica apportata dal DL UCRAINA (art. 12 sexies) al Testo Unico di Sicurezza (art.14) riguarda le comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Il DL UCRAINA esclude le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233) dall’applicazione del provvedimento sospensivo dell’attività, che viene emanato quando, all’accesso ispettivo:

  • il 10% dei lavoratori sia occupato senza preventiva comunicazione;
  • o, il 10% dei lavoratori sia inquadrato come lavoro autonomo occasionale senza le condizioni normative richieste;
  • o, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (si veda Allegato 1 del TUS con tutte le sospensive).

Inoltre, il DL Ucraina ulteriormente modifica l’art. 14 comma 1, precisando che la preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente deve avvenire mediante modalità informatiche e non più con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. n. 21/2022).

Art. 14 del Testo Unico di Sicurezza: la modifica del DL Ucraina

Di seguito riportiamo il testo dell’art. 14 comma 1 come modificato dal DL UCRAINA (fonte Normattiva con modifiche inserite dalla redazione in rosso)

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il ((pericolo per la salute)) e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ((ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,)) nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.

((Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6  novembre  2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)).

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Comunicazioni preventive per i lavoratori autonomi occasionali: come farle?

L’Ispettorato nazionale del Lavoro era tornato con Nota del 22 aprile 2022 sulle modalità con cui effettuare la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Fino al 30 aprile 2022 per adempiere all’obbligo in questione si era optato per il mezzo e-mail, nel frattempo, il Ministero del lavoro aveva attivato un’applicazione che avrebbe dovuto svolgere l’attività di monitoraggio richiesta dallo stesso dettato normativo.

Tuttavia, per salvaguardarsi dall’eventualità di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente nel comunicare il numero dei lavoratori occasionali, furono mantenute attive le caselle di posta elettronica (indicate in nota 11 gennaio 2022).

Nonostante questo, l’Ispettorato ha osservato che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal committente e dei relativi contenuti.

E per questo l’INL riteneva che eventuali verifiche, anche a campione riguardassero prioritariamente quei committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione.

Per approfondire la normativa del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro

EPC ha recentemente aggiornato il Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 alle più recenti novità normative relative al rischio COVID-19 sui luoghi di lavoro (protocolli per attività produttive, valutazione del rischio, vaccinazione e GREEN PASS) e agli agenti chimici (D.M. 18/05/2021)

Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008Il manuale, dal taglio pratico, costituisce un’analisi sistematica della principale normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro. Tutto sul DLgs 81 08.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it