Ora, gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste dall’art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 – DECRETO AGOSTO per i premi sospesi e, se non già provveduto, comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.
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Pagamento assicurativi INAIL: come versare le somme e come rateizzarle?
L’art. 97 del DL n.104/2020 ha previsto che i beneficiari possono versare:• il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021
oppure
• versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.
Recupero dei premi sospesi causa Covid-19: circolare e istruzione operativa INAIL
Ricordiamo poi che con la circolare n. 35 del 14 settembre 2020 sono fornite istruzioni operative sulle nuove modalità di recupero dei premi sospesi causa Covid-19 e sulle novità relative all’attività degli agenti della riscossione.Con successiva istruzione operativa del 16 settembre 2020 si precisa ulteriormente che l’eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento comunicati con la circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti.
La rateizzazione dei pagamenti assicurativi: circolare n. 35 del 14 settembre 2020
La circolare n. 35 del 14 settembre 2020, in linea con le nuove disposizioni introdotte dal d.l. 104/2020 DECRETO AGOSTO, nell’individuare specificamente i beneficiari della rateizzazione dei pagamenti assicurativi, chiarisce che è possibile aderire a due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.I beneficiari possono
• versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.
• versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione e fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e rateizzare anche il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.
Obblighi e scadenze: circolare n.35/2020 INAIL
Gli interessati devono comunicare all’Inail di aver effettuato la sospensione dei versamenti e, per chi avesse già presentato la comunicazione di sospensione, a breve, è possibile modificare, sempre attraverso il servizio online, la modalità di pagamento precedentemente prescelta.Inoltre, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 novembre 2020.
Sono, infine, sospese fino al 15 ottobre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
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