Lavoro agile, rischi per i lavoratori in smart working

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Con il nuovo Decreto Riaperture (DL 52/2021 convertito) licenziato dal Governo nei giorni scorsi, la possibilità di lavorare in smart working è stata estesa fino alla fine dell’anno (al 31 12/2021 sia per il settore pubblico che privato). Questa è l’ennesima conferma di come il lavoro agile sia ormai un elemento stabile del panorama lavorativo italiano e di come l’emergenza pandemica abbia portato ad una accelerazione nell’adozione di tale formula da parte delle imprese. Diventa, quindi, importante conoscere ed analizzare i rischi presenti in questo nuovo scenario lavorativo.

Lavoro agile: la normativa

Il lavoro agile è normato dal Titolo II della Legge n.81 del 22 maggio 2017. L’articolo 22 stabilisce quanto segue: “Il datore di lavoro garantisce la  salute  e  la  sicurezza  del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa  scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i  rischi  specifici connessi alla particolare modalità di  esecuzione  del  rapporto  di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro  per  fronteggiare  i rischi connessi  all’esecuzione  della  prestazione  all’esterno  dei locali aziendali”.

Smart Working e rischio ergonomico

Il rischio più intuitivo è legato all’ergonomia del lavoratore in rapporto all’attività svolta con un videoterminale. Il Titolo VII del D.Lgs 81/08 disciplina la materia e l’allegato XXXIV fissa i requisiti principali per una corretta progettazione di una postazione da videoterminalista.

Quali sono le caratteristiche dello schermo per le postazioni da lavoro?

Tra i principali elementi da considerare abbiamo lo schermo, che deve essere dotato

  • di immagine stabile,
  • di buona risoluzione,
  • orientabile ed inclinabile,
  • senza riflessi, riverberi, farfallamenti o tremolii,
  • la distanza dagli occhi del lavoratore deve essere di almeno 50-70 cm;

Quali sono le caratteristiche del piano di lavoro per un lavoratore agile?

Quanto al piano di lavoro, deve avere

  • un’altezza di almeno 70-80 cm, con una superficie a basso indice di riflessione e di dimensioni sufficienti,
  • dev’essere previsto uno spazio per l’alloggiamento ed il movimento degli arti inferiori;
  • il sedile di lavoro deve permettere libertà nei movimenti, possibilità di regolare l’altezza, un adeguato supporto alla regione dorso-lombare.

Quali sono i  rischi per la salute del lavoratore agile?

La scorretta progettazione della postazione può causare disturbi visivi, consistenti principalmente nell’astenopia, che si manifesta con stanchezza oculare, visione sfocata, aloni colorati, secchezza e bruciore degli occhi e con la possibile presenza di cefalea, astenia o nausea.

Inoltre, posizioni di lavoro inadeguate e posture assise protratte nel tempo possono comportare sintomatologia a carico della schiena e degli arti superiori (dischi intervertebrali, sindrome del tunnel carpale).

Lavoro agile e rischio relativo all’ambiente di lavoro

Altro rischio da tenere in considerazione è legato al fattore ambiente. Una porzione della propria abitazione diviene il luogo di lavoro, dove permanere per svariate ore al giorno. È dunque necessario prendere in considerazione nella valutazione dei rischi la Sick Bulding Syndrome (SBS).

Essa si manifesta dopo alcune ore di permanenza all’interno di un edificio e tende a regredire completamente a distanza di poche ore dall’uscita. I sintomi classici sono di tipo irritativo e coinvolgono occhi, cute e le prime vie aeree.

Sindrome dell’edificio malato: da cosa dipende?

Come indica il Ministero della Salute, l’eziologia non è conosciuta, ma fattori che possono contribuire alla sua comparsa sono:

  • una ventilazione non ottimale,
  • una bassa umidità dell’aria,
  • una illuminazione non adeguata,
  • una scarsa pulizia degli edifici
  • una mancata manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

Tutti questi elementi dovranno essere considerati dal datore di lavoro per garantire il benessere del proprio lavoratore. Passaggio sicuramente non facile, tenendo conto che si parla di una abitazione privata e non di un “classico” luogo di lavoro.

Rischio psico-sociale per il dipendente in smart working

La mancanza di interazioni, di confronti, di relazioni con colleghi, superiori ed eventuali utenti, può comportare per il lavoratore una situazione di disagio psichico, che può essere aggravato da un continuo bombardamento di mail lavorative.

La grande sfida legata allo smart working è garantire una netta separazione tra vita privata e vita lavorativa. Ciò dev’essere una abilità del lavoratore, ma apporto fondamentale deve arrivare anche dal datore di lavoro.

Cos’è il diritto alla disconnessione

Diventa dunque fondamentale il diritto alla disconnessione, definito come l’astensione “dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche lavorative, come telefonate, email e altri messaggi, al di fuori dell’orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi ufficiali e annuali, i congedi di maternità, paternità e parentali nonché altri tipi di congedo, senza conseguenze negative” (Parlamento europeo, 21 gennaio 2021).

Questa è sicuramente una delle maggiori sfide nella frontiera delle nuove modalità lavorative.

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Alfredo Gabriele Di Placido

Di Alfredo Gabriele Di Placido – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Alfredo Gabriele Di Placido

Di Alfredo Gabriele Di Placido - Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro