Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2024 il Governo definisce il Programma quinquennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso i luoghi ed i mezzi di trasporto con priorità per le scuole di ogni ordine e grado, per le università e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il Decreto attua quanto previsto nella Legge nazionale sui DAE (L.n.116/2021) e prevede che le Regioni predispongano il proprio “piano di utilizzo delle risorse” sfruttando le risorse di cui all’Allegato B del Decreto e in conformità non solo con la Legge sui DAE ma anche con le indicazioni del Programma (contenuto all’Allegato A) e alle indicazioni contenute nell’Accordo Stato-regioni del 27 febbraio 2003 in materia di autorizzazioni e formazione.
Il Decreto arriva a breve distanza dal Decreto 20 settembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dei DAE in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.
- Vediamo di seguito cosa prevede il Programma di diffusione dei DAE, dove si applica e come posizionarli.
Nell'articolo
Il programma quinquennale sui DAEE
Il programma di diffusione dei DAE (dettagliato nell’Allegato A del Decreto) ha natura quinquennale aggiornabile in base alla diffusione progressiva dei dispositivi ed al loro utilizzo.
Il Decreto permette alle pubbliche amministrazioni di accedere alle risorse (art.2) contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, che sono indicate all’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116 per le annualità dal 2021 al 2025 mentre i criteri di riparto delle stesse (art.3) aspettano uno specifico piano di utilizzo dettato dalle Regioni secondo le dotazioni annuali previste nell’allegato B al Decreto. Segue poi in articolo 3 le scadenze di approvazione dei criteri di riparto da parte del Ministero della Salute (art.3.3 e 3.4) con una specifica Valutazione delle relazioni ricevute dalle Regioni.
DAE: valutazione della diffusione sul territorio e scadenze
Entro il 31 marzo dell’annualità successiva alla erogazione della quota, le regioni dovranno trasmettere una relazione riepilogativa dello stato di attuazione del piano riferito alle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 e dei relativi risultati raggiunti con le risorse attribuite.
Successivamente, entro il 31 marzo 2026, le regioni, ai medesimi fini, trasmetteranno al Ministero della salute analoga relazione sullo stato di attuazione del piano e sui risultati ottenuti, con riferimento all’annualità 2025 con le risorse erogate ai sensi del Decreto 23 ottobre 2024.
Diffusione dei DAE: le indicazioni del Programma quinquennale
Nel Programma si sottolinea che la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) deve avvenire, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado, per le università e per le istituzioni dell’AFAM, nei luoghi e sui mezzi di trasporto di seguito indicati:
- presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, dove siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
- negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
Regioni e Piani autonomi di diffusione dei DAE
Le regioni, sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici, nel formulare il proprio piano di diffusione, dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:
- priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università;
- diffusione dei DAE in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro tre/cinque minuti dall’arresto cardiaco;
- collocazione in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione ad alto afflusso di persone, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
Dovranno identificare nel proprio territorio regionale, nell’ambito dei luoghi indicati dalla legge n. 116 del 2021, prioritariamente le seguenti aree:
- quelle con particolare afflusso di pubblico;
- quelle con particolari specificità come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.
Posizionamento dei DAE
In tutti gli ambiti interessati da nuove installazioni (P.A., scuole, trasporti, etc.) si raccomanda di pianificare il numero e scegliere il posizionamento di nuovi DAE in modo tale da consentire quanto più possibile un pronto intervento nell’arco di pochi minuti in caso di evento. A bordo dei mezzi di trasporto sarebbe auspicabile dotarsi di almeno un DAE in ognuno dei mezzi indicati nella legge (mezzi aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna senza fermate intermedie per almeno due ore) e di valutare la possibilità di estensione delle installazioni negli ambiti non strettamente coinvolti (autobus, mezzi di trasporto con meno di due ore tra fermate intermedie, etc.).
Formazione sull’uso dei DAE
Per la formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno della struttura, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder. La presenza di almeno una persona formata all’utilizzo del defibrillatore è auspicabile durante l’orario di apertura della struttura. Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente.
In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone. I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario.
I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità all’Accordo Stato-regioni del 27 febbraio del 2003, così come integrate dal decreto ministeriale 18 marzo 2011. Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.
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Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
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