Dati sanitari: dal Ministero Salute una circolare chiarisce sulle sanzioni

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Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare 13313- P del 10 giugno 2013, con la quale vengono forniti chiarimenti sulla trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Chiarimenti sulle sanzioni

I chiarimenti vertono, in particolare, sul contenuto dell’articolo 4 del DM. 9 luglio 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012: si tratta del decreto che ha definito i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B per la trasmissione annuale dei dati per via telematica eccezionalmente entro il 30 giugno 2013, e che ha previsto, all’articolo 4, la sospensione delle sanzioni per i medici che si rendano inadempimenti dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati, previsto nell’art. 40 del Testo Unico.

Procedure telematiche e periodo transitorio di sperimentazione

Nella circolare il ministero ricorda che a partire dal 25 agosto 2012 (data di entrata in vigore del DM 9 luglio 2012), sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, che erano stati temporaneamente sospesi: tuttavia, considerando le possibili criticità nella fase di prima attuazione, il Decreto Ministeriale 9 luglio 2012 ha previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall’entrata in vigore del decreto stesso(e quindi fino al 25 agosto 2013), per l’effettuazione di una adeguata sperimentazione del nuovo obbligo di trasmissione, previsto nel Testo Unico di Sicurezza, all’art. 40.
Il periodo transitorio era necessario per
– verificare la necessità di modifiche delle procedure telematiche, qualora non fossero semplici
– garantire che i dati richiesti con l’allegato 3B siano fruibili ed utilizzabili a fini epidemiologici.
Pertanto, per l’anno 2012 il termine per l’invio delle informazioni richieste dall’Allegato 3B, normalmente fissato dall’articolo 40 entro il primo trimestre successivo all’anno di riferimento, è stato differito dal D. M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013, sospendendo anche le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo trimestrale di comunicazione.

La sospensione delle sanzioni per il medico competente

I chiarimenti del ministero riguardano quindi l’articolo 4 del DM che prevede: “Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40, la sanzione di cui all’articolo 58, comma 1, lettera e), è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede”.
Il riferimento “fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” non va inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013”, per cui solo successivamente a tale data l’eventuale violazione può essere accertata e sanzionata.
La previsione va invece interpretata nel senso che la omessa trasmissione dei dati relativi all’anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell’applicazione della sanzione prevista.
L’obiettivo dell’Articolo 4, infatti è quello di favorire la serenità e la buona riuscita della sperimentazione stessa, assicurando una condizione esimente per il medico competente che si sia trovato nella condizione di non aver potuto adempiere al proprio obbligo di trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria effettuata nell’anno 2012, alla data prescritta del 30 giugno 2013, non per proprie responsabilità omissive ma per contingenti difficoltà operative.
Il ministero della Salute rassicura, ricordando che tali possibili difficoltà operative non ostacoleranno l’utile acquisizione delle informazioni richieste dall’Allegato 3 B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall’INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell’invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente.

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Redazione InSic

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