Decreto 26 aprile 2020: riapertura e misure di sicurezza per le imprese

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In Gazzetta Ufficiale (n.108 del 27-04-2020) l’atteso DPCM del 26 aprile 2020 con il quale il Governo detta le regole per l’allentamento delle restrizioni per persone fisiche e imprese in vista della c.d. “Fase 2” e per le riaperture delle attività imprenditoriali. Le sue disposizioni si applicano a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, e sostituiscono alcune delle disposizioni del DPCM 10 aprile. Continuano ad applicarsi misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Il Decreto contiene 10 articoli e 10 allegati (vedi in fondo): fra questi si trovano i Protocolli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (allegato 6), cantieri (allegato 7), trasporto e logistica (allegato 8), trasporto pubblico (allegato 9) ma anche Misure per gli esercizi commerciali (allegato 5).
Dal 4 maggio le prime riaperture riguarderanno le imprese di costruzioni, le industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro. Via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all’ingrosso funzionale.


Abbiamo già riportato su queste pagine, quanto previsto e annunciato dal Governo circa SPOSTAMENTI, ACCESSO A PARCHI e CERIMONIE RELIGIOSE, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE.

Ora ci concentriamo sugli aspetti più direttamente riferiti al mondo delle imprese:
Decreto 26 aprile: attività consentite
Decreto 26 aprile: attività non consentite
Regioni e monitoraggio
Indice

Decreto 26 aprile: attività consentite

Il Decreto 26 aprile, all’art.2 continua a sospendere tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (modificabile dal MISE, sentito il MEF) a partire dal 4 maggio 2020, che possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Le attività sospese, invece possono sempre essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Sono comunque consentite:
• le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali;
• l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
• ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Le imprese la cui attività è consentita, sono tenute a rispettare i Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (allegato 6), cantieri (allegato 7), trasporto e logistica (allegato 8), trasporto pubblico (allegato 9) ma anche Misure per gli esercizi commerciali (allegato 5).E si aggiunge che la loro mancata attuazione, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le attività sospese devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

Decreto 26 aprile: attività non consentite

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Regioni e monitoraggio

Alle Regioni viene assegnato il monitoraggio con cadenza giornaliera dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Dati che vengono poi comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.
In caso di aggravamento del rischio sanitario (i cui principi sono riportati all’allegato 10, ma sono in vista criteri dal Ministero Salute) dovranno essere prese le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A02352)
(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea
Art. 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
Art. 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure
Art. 10 Disposizioni finali
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea
Art. 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
Art. 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure
Art. 10 Disposizioni finali

Allegato 1 Commercio al dettaglio
Allegato 2 Servizi per la persona
Allegato 3 ATECO
Allegato 4 Misure igienico-sanitarie
Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 6 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020
Allegato 7 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 8 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 9 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 10 Principi per il monitoraggio del rischio sanitario

COVID-19 e sicurezza sui luoghi di lavoro

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