Alternanza Scuola-Lavoro

Proroga Assicurazione INAIL scuole: estensione al 2025 nel Decreto FISCALE 113/2024 convertito

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In Gazzetta la Legge di conversione del Decreto FISCALE 2024, il DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113, anche noto come Decreto “OMNIBUS” (qui il testo coordinato).

Al suo interno viene confermata l’estensione (art.9) anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, già prevista dal DECRETO LAVORO 2023 (art.18 del DL. n.48/23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).

A disposizione 48 milioni di euro, spiega la Ministra Calderone in una Nota. “Si tratta di una decisione importante, finalizzata nel tempo a rendere strutturale una misura che questo Governo ha voluto introdurre per la prima volta, anche come segnale di attenzione costante a un tema prioritario qual è per noi la sicurezza”.

  • Cosa prevedeva esattamente il Decreto OMNIBUS 2024-FISCALE ed il Decreto Lavoro ed in cosa consiste la tutela prevista?

Decreto OMNIBUS 2024 o FISCALE 2024:
cosa prevede la proroga per l’assicurazione INAIL per le scuole

Il DECRETO FISCALE o OMNIBUS 2024 all’art.9 (comma 1 e 2) amplia il periodo di estensione transitoria dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i settori dell’istruzione e della formazione (comprese la formazione superiore anche universitaria e la formazione aziendale) per l’anno scolastico e l’anno accademico 2024/2025.

In base all’estensione transitoria ora oggetto di proroga, sono comprese nel regime assicurativo le categorie di soggetti analiticamente individuati dal citato comma 2 dell’articolo 18 del Decreto lavoro 2023 – operanti come

  • docenti o con altre funzioni
  • studenti o allievi.

in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento.

La norma vigente a regime comprende invece nell’ambito dell’assicurazione INAIL, esclusivamente gli infortuni o malattie professionali occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro ferma restando l’inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte.

Di seguito l’art.9 del Decreto FISCALE 2024 che modifica l’art.18 del Decreto LAVORO 2023 (aggiunto il comma 4-bis)

 Art. 9 
 
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e  del  personale
  del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione
  terziaria professionalizzante  e  della  formazione  superiore  per
  l'anno scolastico e  accademico  2024/2025  e  misure  urgenti  per
  l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025 
  1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa  degli  studenti  e
degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  85,
dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche
per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
17,49 milioni di euro per l'anno 2024 e in 29,98 milioni di euro  per
l'anno  2025,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera
a),  del  citato  decreto-legge  n.  48  del  2023,  con  conseguente
rideterminazione,  per  i  medesimi  anni,  degli  importi   di   cui
all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse  di  cui  al
primo periodo relative ai rimborsi da  corrispondere  all'INAIL,  non
utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono  conservate  nel  conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla
rendicontazione dell'effettiva spesa.

Scuole e sicurezza degli studenti: cosa dice il DECRETO LAVORO 2023

Il DECRETO LAVORO 2023 DL 48/2023 convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, oltre alle modifiche al Testo Unico di Sicurezza, riporta al Capo II interventi per le scuole che prevedono il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, aggiornando il sistema dei controlli ispettivi e dedicando un’ampia attenzione alla sicurezza di studenti e del personale scolastico.

Spicca in particolare il richiamo delle misure di prevenzione per studenti impegnati nei PCTO all’interno del DVR delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza.

In particolare, il Decreto lavoro prevede

  • l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore;
  • attività preventive e di monitoraggio a tutela degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
  • un Fondo per l’indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Contiene risorse per dieci milioni di euro a disposizione per il 2023 e due milioni di euro l’anno a partire dal 2024.

Vediamoli nel dettaglio.

Assicurazione studenti e personale scolastico

Il DECRETO LAVORO 2023 elimina la prassi invalsa nei contesti scolastici di provvedere al pagamento di un’assicurazione privata all’avvio del prossimo anno scolastico e accademico.

Studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo saranno tutelati anche nello svolgimento delle attività di insegnamento/apprendimento e non solo, come in passato, quelle nei laboratori e nelle palestre. L’estensione della tutela include anche le esperienze di orientamento al lavoro.

La proposta era arrivata durante il tavolo di confronto con i sindacati del 26 gennaio scorso.

PCTO: le modifiche a tutela della sicurezza degli studenti

Il Decreto Lavoro 2023 convertito, a proposito della sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), prevede esplicitamente che:

  • la progettazione sia coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio;
  • si individui un docente coordinatore di progettazione di tali percorsi per ogni istituzione scolastica;
  • il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza sia integrato con misure specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e delle indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti.
  • L’integrazione al DVR deve essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione.

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