Con Decreto interministeriale 22 gennaio 2019 sono stati ridefiniti i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Un decreto a triplice firma, (Ministero Lavoro, Infrastrutture e Salute) realizzato ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2018, che modifica il precedente Decreto in materia (DIM 4 marzo 2013) ed entra in vigore dal 13 marzo 2019.
Abbiamo raggiunto Lucio Fattori (Ingegnere e consulente) per capire da quali esigenze nasce questo provvedimento, come impatta sul mondo imprenditoriale e in che modo le strade della sicurezza sul lavoro finiscono per incrociarsi con quelle della sicurezza stradale.
Ing. Fattori, il recente DIM 22/1/2019 è un decreto a triplice firma che implica, dunque, tre diversi interessi coinvolti nella sua stesura. Qual è dunque l’obiettivo del provvedimento?
Lo svolgimento in sicurezza dei lavori stradali in presenza di traffico veicolare è complesso perché richiede la valutazione di numerosi rischi che si possono presentare agli operatori: rischi nell’installazione (e rimozione) del cantiere, rischi specifici delle lavorazioni svolte nel cantiere e rischi d’interferenza tra il traffico veicolare e pedonale e i mezzi e gli operatori del cantiere.
Le norme cui si deve fare riferimento durante tutte le fasi operative (progettazione, allestimento, esecuzione dei lavori e smantellamento del cantiere) sono diverse e pubblicate con lo scopo di risolvere problematiche molto differenti tra loro:
• D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. – Nuovo codice della strada;
• D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
• D.M. 10/07/2002 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
• D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Il Decreto Interministeriale di recente emanazione aggiorna quello precedente del 2013 e sono entrambi pubblicati sulla previsione dell’art. 161 comma 2 bis del D. Lgs. 81/08.
Il D.I. costituisce quindi il raccordo tra i vari testi normativi prima citati e che possono essere raggruppati in due categorie: la prima è quella relativo alla sicurezza stradale mentre la seconda è relativa alla sicurezza dei lavoratori. Questo corpo legislativo è collegato in maniera armonica, passando anche per una puntuale formazione degli operatori e per l’obbligo di redazione di idonee procedure da inserire nei vari strumenti della sicurezza aziendale.
Come si incrocia questa normativa con quella del Codice della Strada?
Alla base del D.I. c’è il principio che ogni azione eseguita sulla sede stradale, o nei pressi, vada pensata ed eseguita tenendo conto della sicurezza dei lavoratori impegnati nel cantiere ma anche di tutti gli utenti della strada (conducenti, ciclisti, pedoni, ecc.).
Il D.I. non entra nel merito delle singole lavorazioni che si svolgono all’interno del cantiere (ambito del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e nemmeno delle modalità di disposizione e nella tipologia della segnaletica di avvertimento (argomento trattato nel D.P.R. 495 e nel D.M. 10/07/2002). Il D.I. si concentra sulle fasi “transitorie” di approntamento e dismissione della segnaletica del cantiere stradale, trattando nell’Allegato I i criteri da rispettare per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività svolte in presenza di traffico veicolare.
Le tre fasi “transitorie” identificate dal D.I. sono revisione, integrazione e apposizione.
Per la redazione di corrette procedure operative e soprattutto per la loro applicazione è comunque necessario fare riferimento al Codice della Strada (Tit. II Capo I Art. 21), al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Tit. II Capo I Artt. da 30 a 43) e al Decreto M.I.T. 10 luglio 2002 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che contiene istruzioni e schemi esemplificativi (con tavole grafiche) per varie casistiche e differenti tipologie di strada.
Quali sono i soggetti interessati dalle disposizioni del DIM 22/01/2019 e quale impatto potrà avere questo decreto su quanti prestano lavoro o servizio in un contesto di traffico veicolare?
Tutto il personale impegnato nelle varie fasi dell’esecuzione dei lavori stradali è coinvolto perché queste attività avvengano in sicurezza sia per gli operatori e sia per gli utenti della strada. Basandosi su procedure standard e sulle indicazioni dei vari testi normativi gli operatori devono sapere come comportarsi e agire in una vastissima casistica di situazioni: interventi di emergenza (guasti, incidenti, ostacoli sulla sede stradale), lavori di manutenzione brevi o lunghi, imprevisti di ogni genere.
Si evidenzia che i cantieri stradali che rientrano nel campo di applicazione del D.I. sono solo quelli in cui sia presente traffico veicolare. La costruzione “da zero” di una nuova strada, per esempio, potrebbe non essere interessata dal D.I. se sulla strada in costruzione non è presente traffico veicolare.
A cosa si dovrà fare maggiore attenzione, adesso?
È necessaria una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti, perché i fatti di cronaca purtroppo ce lo dimostrano: conducenti distratti o poco prudenti possono diventare causa di gravi incidenti. Proprio per questa variabilità delle situazioni che si possono presentare, diventa fondamentale fornire una adeguata formazione agli operatori e una dotazione di mezzi e attrezzature idonee e oggetto di puntuale manutenzione.
Quali sono le principali novità del nuovo Decreto rispetto a quello del 2013? Ci sono degli obblighi aggiuntivi e/o diversi da quelli finora conosciuti?
Il D.I. ricalca grandi linee quello precedente del 2013. Sono state fatte alcune modifiche e correzioni nel testo, per la maggior parte atte ad armonizzarne il contenuto. Tra le novità più significative si possono segnalare:
•Art. 2: anche i coordinatori, ove nominati, devono dare evidenza del rispetto delle previsioni del D.I.
•All. I 2.2: terminata la fase transitoria, resta l’obbligo che la maggioranza degli operatori debba avere esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi ma tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo.
•All. II 4: la docenza potrà essere effettuata da personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali mentre l’istruttore della parte pratica dovrà essere un soggetto con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Al termine di tre anni dalla pubblicazione del decreto il docente dovrà avere anche i requisiti del D.I. 6 marzo 2013.
•All. II 6: il lavoratore che diventa preposto per la segnaletica può integrare la sua formazione con le 4 ore mancanti, non è necessaria una formazione ex-novo
•All. II 10: l’aggiornamento per lavoratori e operatori diventa di 6 ore in 5 anni.
Cosa manca ancora?
Purtroppo, manca da parte di molti soggetti coinvolti la conoscenza del tema e la consapevolezza del problema. Basta guardarsi intorno mentre si guida come l’apposizione di segnaletica, quando c’è, molte volte è scarna o errata o, peggio ancora, fuorviante. C’è bisogno di fare cultura in questo senso, e speriamo che questo nuovo D.I. possa contribuire in tal senso.
Ringraziamo l’Ing. Fattori per la disponibilità a rispondere alle nostre domande.
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