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Decreto SEMPLIFICAZIONE dei Controlli alle imprese: cosa cambia per le violazioni di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 103/2024)

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In Gazzetta ufficiale è arrivato il DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103, che riporta la “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, in attuazione della legge annuale per la concorrenza (legge 5 agosto 2022, n. 118)

Il Decreto mira alla razionalizzazione dei controlli sulle attività economiche ma contiene riferimenti anche alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: essa rientra nel nuovo Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica. Le violazioni di sicurezza sul lavoro restano invece escluse dai casi in cui si applica la nuova “Diffida” amministrativa prevista dal Decreto.

  • Vediamo cosa prevede il Decreto e tutti i riferimenti alla Sicurezza sul lavoro.

Decreto 103/24 – Semplificazione attività economiche: a cosa serve

“Finalmente il nostro Paese si dota di un nuovo sistema di controlli sulle attività economiche, più razionali ed efficaci, che avvia un nuovo approccio collaborativo tra la pubblica amministrazione e il tessuto produttivo” – ha dichiarato il Ministro della Pubblica amministrazione, Urso indicando la ratio del provvedimento.

Secondo Urso il Decreto favorirebbe il passaggio “da una logica sanzionatoria alla prevenzione degli illeciti “sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un’ottica di premialità”.

Controlli alle imprese: cosa cambia?

Fra le novità emerse nel Decreto:

  • il “controllo collaborativo” (art.2) che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni.
  • l’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse (art.5) sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria” afferma il Ministro.
  • Art.3 – Introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di c.d. “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto.
  • Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli (art.2) previsti a legislazione vigente per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.
  • un periodo di ‘franchigia’ per chi ha superato positivamente un controllo (art.5), con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro;
  • introduzione del “diritto all’errore scusabile” (art.6) per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.
  • Meccanismi di dialogo e collaborazione (art.7) in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformita’ applicative nell’ambito del territorio nazionale.

Sicurezza sul lavoro e Semplificazione dei controlli: cosa cambia col Decreto 103/2024

La sicurezza sui luoghi di lavoro viene citata più volte nel Decreto.

La sicurezza sul lavoro nel Sistema di identificazione del livello di rischio basso

All’articolo 3, la sicurezza sul lavoro compare insieme alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica tra gli ambiti ai quali si applica il nuovo “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica” e per i quali si introduce il bollino certificativo di c.d. “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.

Sempre l’articolo 3 prevede al comma 2 che per ogni ambito, quindi anche per la sicurezza sul lavoro, l’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e’ associabile il Report certificativo. Le prassi saranno poi approvate con Decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni interessate. Decreti che dovranno individuare gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.

Attività economiche: come certificare il rischio basso di impresa?

In base al comma 3 dell’articolo 3 per la determinazione del rischio basso di impresa da certificare con apposito bollino, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero:

  • il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
  • altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
  • l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
  • il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  • le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

 Report certificativo del rischio basso delle attività economiche: chi lo rilascia

In base al comma 4, il Report certificativo del basso rischio di attività viene rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).

Come ottenere il Report certificativo “Basso rischio”?

I titolari di attivita’ economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o piu’ ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi nominati al comma 4. L’Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa.

Cosa succede una volta ottenuto il Report?

In base al comma 7 dopo il rilacio del Report, l’organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo e’ immediatamente revocato se ne dà comunicazione all’Organismo unico di accreditamento.

Svolgimento dei controlli sulle attività economiche e sicurezza sul lavoro

All’articolo 5 del Decreto, laddove si parla dei principi generali che regoleranno il procedimento di controllo delle attività economiche arriva una esclusione per la sicurezza sul lavoro: il comma 3 lascia ferma l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di:

  • richiesta dell’autorità giudiziaria
  • segnalazioni di soggetti privati o pubblici
  • nei casi previsti dall’UE
  • nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Al di fuori di questi casi, amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravita’ del rischio.

Errore scusabile: la diffida amministrativa non si applica alle violazioni di sicurezza sul lavoro

Nell’articolo 6 del Decreto 103/2024 si parla di sicurezza sul lavoro all’interno dell’istituzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale.

Il meccanismo disegnato dal Decreto 102 prevede che l’organo di controllo:

  • nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili che prevedano violazioni per le quali è prevista sanzione amministrativa non superiore nel massimo a cinquemila euro
  • può inviare una diffida l’interessato a porre termine alla violazione e a rimuovere le conseguenze dell’illecito

Ma l’istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro e anche la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Mancato adempimento della diffida amministrativa

Ulteriormente l’articolo 6 al comma 3 specifica che si arriva alla revoca del Report certificativo per

  • il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida
  • ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it