In gazzetta ufficiale europea la Legge di conversione (L.n.171/2024) del DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137 che detta nuove misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza al personale di assistenza e cura emersi dalla cronaca più recente.
Quali misure urgenti sono previste? e qual è la normativa attualmente esistente a tutela degli operatori sanitari?
Nell'articolo
Sicurezza personale socio-sanitario – cosa c’è nel Decreto-Legge 137/2024 convertito?
Il Decreto-legge 137/2024 convertito interviene per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
Reato di danneggiamento in ambito sanitario – Modifica art.635 Cp
L’art.1 del DL 137/24 convertito in Legge 137/24 modifica l’art.635 del Codice Penale (Reato di Danneggiamento) e inserisce un nuovo paragrafo dopo il comma 3 per il Danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private.
Riportiamo il testo completo del nuovo art.635 del Codice Penale
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture
sanitarie o socio-sanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte
previste nell'articolo 583-quater, secondo comma,
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi
esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o
socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e'
commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal
secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo
625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto
dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace,
per eta' o per infermita'.».
Per chi commette tale reato, sono previste la pena della
- reclusione da uno a cinque anni
- e la multa fino a 10.000 euro,
- oltre all’arresto obbligatorio in flagranza.
Lesioni personali a un pubblico ufficiale – Modifica art.583 Cp
Il Decreto, all’art.1 paragrafo 01 (introdotto durante il passaggio parlamentare) apporta modifica all’Art. 583-quater (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali) inserendo un riferimento ai servizi di sicurezza complementare.
“Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la
reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.»
Riportiamo il testo completo del nuovo art.583 del Codice Penale
«Art. 583-quater (Lesioni personali a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente una
professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga
attivita' ausiliarie ad essa funzionali).
Nell'ipotesi di
lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni
sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da
quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza
complementare in conformita' alla legislazione vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la
reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni
personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al
comma primo.»
Arresto in flagranza – modifica all’art.380 del Codice Penale
Per quanto riguarda l’arresto in flagranza, l’Art.2 del DL 137/24 (convertito) modifica l’art. 380 del CP “Arresto obbligatorio in flagranza”: viene esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Introduce
- «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
- a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale;»
Riportiamo il testo completo del nuovo art.380 del Codice Penale
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
a-ter) delitto di lesioni personali a personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a
chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali
previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del
codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto
dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di
cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del
codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416, commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o
nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo
comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia
immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o
attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e
la querela non e' contestualmente proposta, quando la
persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto
in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito
anche in mancanza della querela che puo' ancora
sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se
l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la
querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in
liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente
ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa e' presente o e'
rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela
puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma
restando la necessita' di rendere alla persona offesa,
anche con atto successivo, le informazioni di cui
all'articolo 90-bis.»
Arresto in flagranza differita: il riferimento ai contesti sociosanitari – modifica art.382-bis del Codice Penale
L’Art.2.2 del DL 137/2024 convertito apporta modifiche all’art. 382-bis del CP “Arresto in flagranza differita” aggiungendo il comma 1-bis.
Il reato vale per:
- i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o sociosanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;
- i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o sociosanitario o presenti nelle suddette strutture.
Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.
Riportiamo il testo completo del nuovo art.382-bis del Codice Penale
«Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1.
Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del
codice penale, si considera comunque in stato di flagranza
colui il quale, sulla base di documentazione
videofotografica o di altra documentazione legittimamente
ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei casi di delitti non colposi per i quali e'
previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o
nelle pertinenze delle strutture sanitarie o
socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche
o private, in danno di persone esercenti una professione
sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi
su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio
sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per
ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio ai
sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di
documentazione video-fotografica o di altra documentazione
legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione
informatica o telematica, dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che
l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore
dal fatto.»
Violenza su operatori sanitari – i dati OMS e la normativa
I dati OMS sulla sicurezza degli operatori sanitari parlano di un alto rischio di violenza in tutto il mondo: tra l’8% e il 38% degli operatori sanitari subisce violenza fisica a un certo punto della propria carriera. Molti di più sono i minacciati o gli esposti ad aggressioni verbali. E la violenza e le molestie colpiscono tutti i gruppi di operatori nei vari ambienti di lavoro nel settore sanitario. Fino al 62% degli operatori sanitari ha subito forme di violenza sul posto di lavoro. L’abuso verbale (58%) è la forma più comune di violenza non fisica, seguita da minacce (33%) e molestie sessuali (12%).
Nel 2022, OMS ha pubblicato una guida che propone ai paesi di rafforzare la protezione degli operatori sanitari attraverso misure per il miglioramento della gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle strutture sanitarie.
La normativa italiana di protezione e sicurezza dei lavoratori sociosanitari
Nel Testo unico di Sicurezza, D.Lgs. n.81/2008, il rischio aggressioni non è ancora regolamentato, come altri rischi “tradizionali”, pur essendo la sua valutazione imposta dal Decreto legislativo 81/2008 come compreso fra “tutti i rischi” da valutare ai sensi dell’articolo 18 del TUS. Necessario quindi stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro per eliminare e/o ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o malattie professionali.
Nel novembre del 2007 il Ministero della Salute ha emanato la Raccomandazione n. 8 per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari ed in particolare il titolo indica come “gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione”.
La protezione degli operatori sanitari, oltre alle norme generali di protezione dei lavoratori del Testo unico di Sicurezza, si appoggia sulla LEGGE 14 agosto 2020, n. 113: che ha introdotto le sanzioni per coloro che usano atti di violenza contro i professionisti della sanità e le misure di prevenzione e contrasto alla violenza sui luoghi di lavoro sanitari.
Nel 2022 il Ministero della Salute, con Decreto 13 gennaio 2022 aveva già istituito un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitari.
Successivamente, nel DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, c’è stato un primo inasprimento delle pene per coloro che compiono atti di violenza contro i professionisti della sanità attraverso una modifica diretta all’art. 583-quater del Codice penale, che regola i casi di violenze su operatori sanitari, pubblici ufficiali in servizio.
In particolare, elimina la distinzione fra lesione “grave” e “gravissimo” ai danni del pubblico ufficiale/operatore sanitario.
A fine 2023, la Regione Sicilia ha pubblicato le “Linee Guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche” (D.A. n. 1603 del 21 dicembre 2023). Le linee guida hanno l’obiettivo di uniformare le strutture sanitarie regionali (Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari) e ottenere come risultato una valutazione e gestione del rischio atti di violenza e aggressione ottimale.
Frutto del lavoro del Gruppo di Coordinamento Regionale per la prevenzione di questi atti di violenza nelle strutture sanitarie dell’isola che è stato costituito nel marzo 2023 a seguito della sempre maggiore emersione della problematica di sicurezza in tutte le strutture sanitarie italiane.
Rischio aggressione in ambito sanitario – volumi e articoli di approfondimento
Il rischio aggressione in ambito sanitario
Fasanella Luigi
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Pagine: 112
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Questo manuale si rivolge ai Servizi di Prevenzione e Protezione (SPP) delle Strutture Sanitarie, offrendo strumenti pratici e linee guida per segnalare e documentare gli episodi di aggressione e mappare i rischi di aggressione degli operatori sanitari individuando le aree più critiche per frequenza di eventi. E non solo.
Articoli in pdf
Articolo tratto dalla rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
settembre/ottobre 2022
La metodologia descritta nel testo ha vinto il premio Federsanità-Simeu 2022 “Curare la violenza”, nella sezione “PRESA IN CARICO DELL’OPERATORE AGGREDITO”.
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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