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Sicurezza degli operatori sociosanitari: in vigore il nuovo Decreto, le modifiche al Codice Penale

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In vigore dal 2 ottobre 2024, il DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137 che detta nuove misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza al personale di assistenza e cura emersi dalla cronaca più recente. 

Quali misure urgenti sono previste? e qual è la normativa attualmente esistente a tutela degli operatori sanitari?

Sicurezza personale socio-sanitario – cosa c’è nel nuovo Decreto-Legge 2024?

Il Decreto-legge interviene per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Rispetto al passato, il testo introduce

  • Art.1 – modifiche all’art. 635 del CP “Danneggiamento”: introduce un nuovo comma sul
    reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali
    • a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive,
    • a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e
    • a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Per chi commette tale reato, sono previste la pena della

  • reclusione da uno a cinque anni
  • e la multa fino a 10.000 euro,
  • oltre all’arresto obbligatorio in flagranza.

Per quanto riguarda l’arresto in flagranza:

  • Art.2 – modifiche all’art. 380 del CP Arresto obbligatorio in flagranza”: viene esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
    • introduce
      • «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita’ ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
      • a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale;»
        .
  • Art.2.2 – modifiche all’art. 382 del CP
    l’arresto in flagranza differita invece, vale per:
    • i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o sociosanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;
    • i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o sociosanitario o presenti nelle suddette strutture.

Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.

Violenza su operatori sanitari – i dati OMS e la normativa

I dati OMS sulla sicurezza degli operatori sanitari parlano di un alto rischio di violenza in tutto il mondo: tra l’8% e il 38% degli operatori sanitari subisce violenza fisica a un certo punto della propria carriera. Molti di più sono i minacciati o gli esposti ad aggressioni verbali. E la violenza e le molestie colpiscono tutti i gruppi di operatori nei vari ambienti di lavoro nel settore sanitario. Fino al 62% degli operatori sanitari ha subito forme di violenza sul posto di lavoro. L’abuso verbale (58%) è la forma più comune di violenza non fisica, seguita da minacce (33%) e molestie sessuali (12%).

Nel 2022, OMS ha pubblicato una guida che propone ai paesi di rafforzare la protezione degli operatori sanitari attraverso misure per il miglioramento della gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle strutture sanitarie.

La normativa italiana di protezione e sicurezza dei lavoratori sociosanitari

Nel Testo unico di Sicurezza, D.Lgs. n.81/2008, il rischio aggressioni non è ancora regolamentato, come altri rischi “tradizionali”, pur essendo la sua valutazione imposta dal Decreto legislativo 81/2008 come compreso fra “tutti i rischi” da valutare ai sensi dell’articolo 18 del TUS. Necessario quindi stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro per  eliminare e/o ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o malattie professionali.

Nel novembre del 2007 il Ministero della Salute ha emanato la Raccomandazione n. 8 per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari ed in particolare il titolo indica come “gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione”.

La protezione degli operatori sanitari, oltre alle norme generali di protezione dei lavoratori del Testo unico di Sicurezza, si appoggia sulla LEGGE 14 agosto 2020, n. 113: che ha introdotto le sanzioni per coloro che usano atti di violenza contro i professionisti della sanità e le misure di prevenzione e contrasto alla violenza sui luoghi di lavoro sanitari.

Nel 2022 il Ministero della Salute, con Decreto 13 gennaio 2022 aveva già istituito un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitari.

Successivamente, nel DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, c’è stato un primo inasprimento delle pene per coloro che compiono atti di violenza contro i professionisti della sanità attraverso una modifica diretta all’art. 583-quater del Codice penale, che regola i casi di violenze su operatori sanitari, pubblici ufficiali in servizio.
In particolare, elimina la distinzione fra lesione “grave” e “gravissimo” ai danni del pubblico ufficiale/operatore sanitario.

A fine 2023, la Regione Sicilia ha pubblicato le “Linee Guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche” (D.A. n. 1603 del 21 dicembre 2023). Le linee guida hanno l’obiettivo di uniformare le strutture sanitarie regionali (Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari) e ottenere come risultato una valutazione e gestione del rischio atti di violenza e aggressione ottimale.

Frutto del lavoro del Gruppo di Coordinamento Regionale per la prevenzione di questi atti di violenza nelle strutture sanitarie dell’isola che è stato costituito nel marzo 2023 a seguito della sempre maggiore emersione della problematica di sicurezza in tutte le strutture sanitarie italiane.

Rischio aggressione in ambito sanitario – volumi e articoli di approfondimento

Il rischio aggressione in ambito sanitario, EPC Editore, aprile 2024, Fasanella Luigi

Il rischio aggressione in ambito sanitario
Fasanella Luigi
Libro
Edizione: aprile 2024
Pagine: 112
Formato: 150×210 mm
€ 14,25

Questo manuale si rivolge ai Servizi di Prevenzione e Protezione (SPP) delle Strutture Sanitarie, offrendo strumenti pratici e linee guida per segnalare e documentare gli episodi di aggressione e mappare i rischi di aggressione degli operatori sanitari individuando le aree più critiche per frequenza di eventi. E non solo.

Il Sistema di gestione degli atti di violenza a danno del personale: dall'analisi del fenomeno alla creazione del DVR specifico, EPC Editore, Ambiente & Sicurezza sul Lavoro - set/ott 2022,

Il Sistema di gestione degli atti di violenza a danno del personale: dall’analisi del fenomeno alla creazione del DVR specifico

Articoli in pdf

Articolo tratto dalla rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
settembre/ottobre 2022

La metodologia descritta nel testo ha vinto il premio Federsanità-Simeu 2022 “Curare la violenza”, nella sezione “PRESA IN CARICO DELL’OPERATORE AGGREDITO”.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it