Distacco e responsabilità del DL distaccante per morte del lavoratore distaccato

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La Corte di Cassazione, con sentenza della Sez. 4, 29 maggio 2018, n. 24074 è chiamata ad accertare le responsabilità penali correlate alla morte di un lavoratore distaccato caduto da una pedana di legno montata sulle forche di un ascensore, ritenendo responsabile il datore di lavoro distaccante che non aveva accertato correttamente le condizioni del cantiere dove il lavoratore veniva chiamato ad operare.

Il commento è a cura di Maurizio Prosseda (avvocato).
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Secondo la Cassazione
La Suprema Corte rileva come la situazione fosse assimilabile a quella di un distacco del lavoratore in quanto il lavoratore infortunato era alle formali dipendenze di un soggetto (G.G.), ed era stato inviato ad effettuare lavorazioni presso il cantiere allestito da un altro (C.G.).
La Corte ricorda che, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (si veda anche Sez. 4, n. 37079 del 24/06/2008, Ansaioni, Rv. 241021).
E spiega la Corte che ciò discende, in via principale, dal disposto dell’art. 2087 cod.civ., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là di specifiche disposizioni, è comunque garante dell’incolumità fisica di coloro che prestano la loro opera nell’impresa, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente deve essere a lui imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40, comma 2, cod. pen. (così in motivazione Sez. 4, n. 37079 del 24/06/2008, Ansaioni, Rv. 241021, cit.).
Tale inquadramento della vicenda è validamente sostenibile anche a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la quale pur prevedendo a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, non esclude ed anzi impone l’obbligo, a carico del datore di lavoro distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato (così Sez. 4, n. 31300 del 19/04/2013, Rv. 256397).

Nel caso all’esame della pronuncia appena richiamata, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro distaccante, il quale aveva dato corso a tale procedura senza essersi accertato della sussistenza delle condizioni di sicurezza del cantiere ove il dipendente avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa. Ciò in base alla considerazione che il distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titolarità degli obblighi tipici della posizione datoriale”.

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Redazione InSic

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