DPCM 18 OTTOBRE: nuove misure restrittive, quali novità?

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Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 (qui IL TESTO ufficiale) in Gazzetta del 18 ottobre 2020, il governo apporta modifica al DPCM del 13 ottobre 2020 – QUI LE MISURE in relazione all’evoluzione della emergenza pandemica da COVID-19, introducendo nuove misure urgenti in correzione o ad integrazione di quelle già previste.
Le misure si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Fra le novità che vedremo: strette sulle attività commerciali, chiusura al pubblico dei centri urbani, limitazioni al mondo dello sport. Viene completamente sostituito l’allegato 8 del DPCM 13 ottobre 2020 ovvero le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”.
Per il mondo della PA si richiede lo svolgimento delle riunioni in modalità a distanza ed è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Per rendere più efficace il contact tracing tramite l’utilizzo della App Immuni, l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, ha l’obbligo di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

Le misure restrittive del DPCM del 18 ottobre 2020: quali sono i comparti interessati?

Assembramenti: da quando scattano le chiusure

Potrà essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00 di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (art. 1, nuovo comma 2-bis)

Sport: quali sono consentiti?

sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra conosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali in presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi (sostituita la lettera e).
Lo svolgimento degli sport di contatto è consentito nei limiti della nuova lettera e): l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni (let. g)

Sagre e fiere: sono vietate?

Vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico (aggiunta questa previsione alla lettera n).

Scuole: a chi si applica la flessibilità?

Si indica che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

Servizi di ristorazione:

Nuova stretta: la lettera ee) dell’art. 1 del DPCM del 13 ottobre 2020 è sostituita e la nuova previsione prevede l’attività di ristorazione consentita dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Redazione InSic

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