Emergenza Covid-19: stretta alle attività produttive, il DPCM del 22 marzo 2020

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Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 nuova stretta alle attività produttive, in risposta alla crescita dell’emergenza da Covid-19 su tutto il territorio nazionale.
Il decreto produce effetto dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 e le sue disposizioni si applicano, cumulativamente a quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e all’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
Le misure sono state anticipate da una diretta FB del Presidente del Consiglio dei ministri, Conte.


Formalmente sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (in allegato alla notizia). Confermate le limitazioni alle PA (in DL CURA ITALIA n.18/2020 al momento non ancora convertito) e alle attività commerciali (DPCM 11 marzo 2020 e Ordinanza Ministero Salute 20/3/2020)
Ulteriori previsioni riguardano poi i cittadini e consistono nel divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (in modifica di quanto previsto nel DPCM dell’8 marzo 2020).

Quali sono le attività consentite?

L’elenco delle attività essenziali che possono continuare a svolgere la propria attività è disponibile in allegato nell’elenco completo diffuso in Gazzetta.
Per tutte le altre è possibile ricorrere alla modalità del lavoro agile. Inoltre, tutte le imprese le cui attività non sono sospese dovranno rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali
Le attività di cui all’allegato sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività stesse, nonché dei servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Alla lettera e) si indica che resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti. consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Inoltre, consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa.

La procedura autorizzativa

Per le attività elencate in allegato, risulta necessaria la previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
(GU n.76 del 22-3-2020)

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Redazione InSic

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