In correzione della lettera d) dell’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, comprese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
Il DPCM 1° aprile entra in vigore formalmente il 4 aprile 2020 e si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Tale decreto è espressamente previsto dal DL 19/2020 che consente al Governo di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 (articolo 1) e misure di contenimento (articolo 2) ciascuno di durata non superiore a trenta giorni reiterabili e
modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus.
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