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Emilia Romagna: obbligatoria l’istallazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio

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La Regione Emilia Romagna comunica che dal 31 gennaio 2015 decorre il termine, prorogato dall’art. 47 della Legge Finanziaria regionale n. 17 del 18.7.2014 ed originariamente previsto al 15 luglio 2014, a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013, “Atto Indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 2000 n. 20”

L’Atto di indirizzo introduce l’obbligo di installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici con la finalità di ridurre ulteriormente i rischi di infortunio in relazione alla potenziale caduta dall’alto nei lavori in quota in occasione di attività di cantiere per accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.
La Regione è impegnata a valutare l’applicazione dell’Atto di indirizzo per monitorare la sua applicazione ed eventualmente ad apportare le modifiche necessarie ad ottimizzarne l’attuabilità.
Resta salva l’applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall’alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Riferimenti normativi:
Legge Finanziaria regionale n. 17 del 18.7.2014
Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013

Redazione InSic

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