L’Atto di indirizzo introduce l’obbligo di installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici con la finalità di ridurre ulteriormente i rischi di infortunio in relazione alla potenziale caduta dall’alto nei lavori in quota in occasione di attività di cantiere per accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.
La Regione è impegnata a valutare l’applicazione dell’Atto di indirizzo per monitorare la sua applicazione ed eventualmente ad apportare le modifiche necessarie ad ottimizzarne l’attuabilità.
Resta salva l’applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall’alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Riferimenti normativi:
Legge Finanziaria regionale n. 17 del 18.7.2014
Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013
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