Equipaggiamento marittimo: modifiche al Regolamento 239/2017

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Con D.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239 viene regolamentata l’attuazione in Italia della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo, abrogando così la precedente regolamentazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,n. 407.
Il provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo 2018.

  • Con DECRETO 18 febbraio 2022 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI è stato aggiornato anche l’art.20 comma 12 del Decreto 239/2017 sostituendo il riferimento alla EN ISO/IEC 17025:2005 per l’accreditamento dei laboratori di prova con la versione aggiornata, la EN ISO/IEC 17025:2017 in vigore definitivamente dal 1°dicembre 2020 e nella versione italiana della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 .

Vediamo di seguito cosa prevede il DPR n.239/2017 e la Direttiva 2014/90 che viene attuata in Italia e le ultime novità normative (integrazioni ed aggiornamenti tecnici) che hanno interessato il decreto.

Il D.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239

Il DPR mira a contemperare l’esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, nonché della protezione ambientale (art. 1). Individua i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l’equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l’approvazione da parte dello Stato di bandiera (art.2).

L’equipaggiamento marittimo, cosa cambia?

L’equipaggiamento può dunque circolare liberamente nel mercato interno ed essere sistemato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro.
Saranno gli operatori economici i responsabili della conformità dell’equipaggiamento marittimo in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici disciplinati e una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Nel decreto si istituisce anche l’Autorità di vigilanza sul mercato che si occupa, in maniera strutturata e permanente, secondo specifiche procedure e anche attraverso l’effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti dagli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato e a bordo dei navigli europei.

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza dell’equipaggiamento marittimo

Tale equipaggiamento deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti dagli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento è installato a bordo (vedi art.4). La conformità è attestata esclusivamente in base alle norme di prova e alle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 17.

La Valutazione della conformità dell’equipaggiamento marittimo

All’art. 17 si rimanda per le procedure della valutazione della conformità all’allegato II al DPR 239/2017: è il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato a effettuare, mediante un organismo notificato, la valutazione della conformità per un elemento specifico dell’equipaggiamento marittimo, applicando una delle procedure relative ai pertinenti moduli riportati all’allegato II; nei casi in cui insiemi di equipaggiamento marittimo siano prodotti singolarmente o in piccole quantità, e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformità può consistere nella verifica CE di una unica unità (modulo G).
L’equipaggiamento marittimo da installare o già installato su navi nazionali per il quale la Commissione europea non ha indicato i requisiti e le norme di prova, deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l’amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento.

Il marchio di conformità dell’equipaggiamento marittimo

All’art. 8 si indicano le caratteristiche del marchio di conformità apposto esclusivamente sull’equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al DPR 239/2017 (prevista anche l’etichetta elettronica – art.9).
Le spese relative alle procedure di valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nel territorio dell’Unione europea (art.35).

Equipaggiamento marittimo: obblighi degli operatori economici

Al Capo III (artt.13-16) si riportano gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti art. 12, rappresentanti autorizzati – art. 13, importatori e distributori – art. 14), mentre il Capo IV riguarda la Valutazione della conformità e notifica degli organismi di valutazione della conformità (art. 17, vedi sopra) e la Dichiarazione UE di conformità che attesta come dimostrata la conformità ai requisiti specificati all’articolo 4, comma 1.

È il Ministero dello sviluppo economico l’organismo designato quale autorità di notifica nazionale (art. 19) ma (art. 20) possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità organismi specifici (Personalità giuridiche di diritto privato che rispettino le condizioni di cui agli artt. 2-11), previa notifica alla Commissione europea. Tali organismi possono dichiarare conformità anche attraverso ditte affiliate e subappaltatori (art.21).
È infine il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto che con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, provvede al monitoraggio dell’attuazione del D.P.R. n.239/2017.

Procedura di domanda e notifica della Conformità

In art. 22 viene dettagliata tutta la procedura di domanda e la procedura di notifica che l’organismo di valutazione della conformità dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (che la trasmetterà a sua volta, immediatamente al Ministero dello sviluppo economico). Segue l’Autorizzazione vera e propria rilasciata dal ministero Infrastrutture (art.23), mentre l’obbligo di notifica dell’autorizzazione agli organismi viene lasciata al MISE (art.24). La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, l’equipaggiamento marittimo interessato e la relativa attestazione di competenza.

Vigilianza sulla conformità dell’equipaggiamento

Il Capo V fornisce informazioni sulla vigilanza del mercato relativa all’equipaggiamento marittimo che viene svolta da specifica autorità le cui modalità operative saranno oggetto di uno specifico decreto MISE-MinAmb.
È l’autorità di vigilanza che (ai sensi dell’art. 28) conduce una valutazione sull’equipaggiamento marittimo e sul rispetto dei requisiti del DPR e chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto e ne informa l’organismo notificato competente o la Commissione se ritenga che la non conformità non è limitata al territorio nazionale o alle navi battenti la propria bandiera in attuazione degli articoli 26 e 27 della direttiva 2014/90/UE.
All’art. 29 si indicano i medesimi obblighi nel caso di valutazione di equipaggiamento marittimo conforme che presenti un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente.
L’Autorità di vigilanza del mercato chiede all’operatore economico interessato di eliminare lo stato di non conformità, entro il termine perentorio di sessanta giorni (nel caso in cui ricorrano una o più’ delle condizioni previste all’art. 30); possibili anche deroghe motivate dall’innovazione tecnica (art.31) o a fini di prova o valutazione (art.32) e in circostanze eccezionali (art.33).

La direttiva 2014/90/UE

L’obiettivo principale della direttiva 2014/90 è di assicurare che l’equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dalle normative internazionali, comprese le pertinenti norme di prova, e che l’equipaggiamento stesso possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere sistemato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro.
In base alle norme UE gli operatori economici dovranno essere responsabili della conformità dell’equipaggiamento marittimo in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici disciplinati e una concorrenza leale nel mercato dell’Unione.
La direttiva prevede poi l’Istituzione di una Autorità di vigilanza sul mercato che si occuperà, in maniera strutturata e permanente, anche attraverso l’effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti dagli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato e a bordo dei navigli europei.

DPR 239/2017: ultimi aggiornamenti

In questa pagina sono riportati tutti gli atti di modifica intervenuti sul D.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239 in materia di sicurezza dell’equipaggiamento marittimo.

Decreto 18 febbraio 2022: cosa cambia per i laboratori di prova?

Con DECRETO 18 febbraio 2022 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI si apporta una nuova modifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 di attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo.
L’allegato 2 della Direttiva è stato infatti modificato dalla Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l’equipaggiamento marittimo, laboratori che dovevano essere conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.
Tale riferimento tecnico internazionale è stato aggiornato e si fa riferimento, dal 1° dicembre 2020 alla EN ISO/IEC 17025:2017.

Già dal 30 maggio 2017 Accredia accoglie le domande di accreditamento dei laboratori di prova e di taratura alla nuova ISO/IEC 17025:201: inoltre dal 20 febbraio 2018 esiste la versione italiana della norma internazionale: la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 definisce i requisiti per l’accreditamento delle prove e delle tarature e interessa oltre 1.300 laboratori accreditati da Accredia si sono adeguati ai nuovi requisiti entro il 30 novembre 2020, in base alla transizione fissata dall’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

La modifica apportata dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2020, n. 171, a partire dal 1/1/2021

Il DPR n.174/2020 apporta modifica all’art.20 del D.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239 in materia di requisiti degli organismi per la valutazione di conformità, previsti all’Allegato III della Direttiva.

Finora potevano essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 17 dell’Allegato III della Direttiva, gli organismi per la valutazione della conformità che soddisfacevano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11.
Ora si è esteso il rispetto anche alla condizione del comma 12
.

Secondo il comma 12, il personale responsabile dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità deve possedere:

  • una buona formazione tecnica e professionale che copra tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali è stato notificato l’organismo di valutazione della conformità;
  • soddisfacenti conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
  • una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti e delle norme di prova applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa unionale in materia di armonizzazione, nonché dei regolamenti di attuazione di tale normativa;
  • la capacità di elaborare certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

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Redazione InSic

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